PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE (SALVO I VALORI DELLE AREE FABBRICABILI) 

COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Area Tributi

I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2011

Sono confermate le aliquote, le detrazioni e le esenzioni in vigore per l’anno 2010 - Sono variati i valori delle aree fabbricabili.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE (di categoria catastale diversa da A1 e A8): è esente.

Per “abitazione principale” si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente con i suoi familiari (art. 8 D.Lgs. n. 504/1992).

Sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010: “una abitazione posseduta dal contribuente può (e deve) essere ritenuta "principale" soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari: per il sorgere del diritto alla detrazione, quindi, non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell'unità immobiliare se i suoi familiari dimorano altrove”.

 

ABITAZIONI ASSIMILATE A QUELLA PRINCIPALE

Sono esenti, con le stesse limitazioni di categoria catastale, anche le abitazioni che il regolamento comunale “assimila” a quella principale:

1. abitazione data in uso gratuito ai seguenti parenti: figli, genitori, nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle che abbiano la residenza nell’abitazione stessa e che abbiano intestate le utenze dei servizi pubblici.

2. abitazione di proprietà o usufrutto di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, purché non affittata né ceduta in comodato gratuito a persone diverse dai parenti di cui al punto 1.

Attenzione! Per ottenere l'assimilazione (con esenzione o riduzione dell'aliquota) il Regolamento ICI richiede obbligatoriamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà con tutti i dati e i documenti indicati sul sito internet del Comune.

PERTINENZE: sono esenti se durevolmente ed esclusivamente al servizio delle abitazioni di cui sopra per un totale massimo di quattro e con le seguenti limitazioni:

a) magazzini e locali di deposito (cat. C/2) (massimo n. 1);

b) autorimesse, posti auto (cat. C/6) (massimo n. 2);

c) tettoie chiuse o aperte (cat. C/7) (massimo n. 1).

 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1 (abitazioni signorili) e A8 (ville) e relative pertinenze.

Aliquota del 4 per mille con detrazione di €. 103,29

Anche per queste abitazioni le pertinenze ammissibili sono soggette alle limitazioni sopra illustrate; inoltre, scontano solo l’eventuale parte di detrazione eccedente l’imposta per l’abitazione stessa.

 

IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C/1, C/3, D/2 e D/4

Aliquota del 5,75 per mille

Si tratta di immobili non abitativi. L'aliquota agevolata è riconosciuta a condizione che non siano utilizzati per attività difformi da quelle previsti per la specifica categoria catastale, altrimenti scontano l’aliquota del 6,5 per mille.

 

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI non rientranti nelle categorie di cui sopra (abitazioni secondarie e loro pertinenze, aree fabbricabili)

Aliquota del 6,5 per mille

 

Terreni agricoli: Esenti

 

DOVE E COME SI PUO’ PAGARE

Si può pagare presso tutti gli Uffici Postali oppure presso l’agenzia di Gardone Riviera del Banco di Brescia (Tesoreria Comunale) utilizzando i bollettini di versamento in c.c.p. spediti dal Comune o i normali bollettini ICI (c.c.p. n. 16251258 intestato “Comune di Gardone Riviera – I.C.I.”).

Oppure

Si può utilizzare il “modello F24” (codice comune D917) presso banche, uffici postali e concessionari della riscossione.

 

AREE FABBRICABILI

Sono stati aggiornati i valori minimi che, se applicati, mettono al riparo da eventuali contestazioni. Tali valori sono disponibili sul sito internet del Comune oppure presso l’Ufficio Tributi.

 

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE

Non si deve più presentare la dichiarazione di variazione ai fini I.C.I. per la compravendita degli immobili (e anche in altri casi).

L’elenco dei casi di variazione per i quali permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione è contenuto nelle istruzioni per la compilazione della stessa, disponibili presso l’ufficio tributi e sul sito internet.

 

QUANDO SI PAGA

Si può pagare l’intero importo annuale in unica soluzione entro il 16 giugno 2011

oppure

in due rate con le seguenti scadenze:

- acconto: entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta;

- saldo: dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno.

Attenzione alle scadenze! Per il ritardato pagamento è prevista la sanzione del 30%.

 

IMPORTO MINIMO

L’imposta non è dovuta se non supera i 12 euro per l’intero anno. Se l’importo dovuto per l’acconto è inferiore a tale cifra (esempio: 11 euro) si può versare il totale annuo in unica soluzione alla scadenza del saldo.

 

SERVIZIO CORREZIONE ERRORI CATASTALI

Il servizio è rivolto ai residenti e principalmente in relazione all’abitazione e relative pertinenze. Lo scopo è la correzione di alcune tipologie di errori catastali (intestazione, indirizzo, identificativi). Per maggiori informazioni vedere sul sito internet o rivolgersi all’ufficio tributi.

 

Sul sito internet del Comune (www.comune.gardoneriviera.bs.it), alla sezione “Ufficio Tributi Comunali”, si possono trovare ulteriori informazioni e tutta la modulistica.

Per contattare l’Ufficio Tributi: tel. 0365 294612 - fax 0365 22122 - e-mail tributi@comune.gardoneriviera.bs.it P.E.C. tributi.gardoneriviera@anutel.it

Apertura al pubblico: mattino (dal lunedì al venerdì ) dalle 9.00 alle 12.30 – pomeriggi di martedì e venerdì: dalle 17.00 alle 18.00