COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Area Tributi
I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2010
Sono confermate le aliquote, le detrazioni e le esenzioni in vigore per l’anno 2009
Esenti
ABITAZIONE PRINCIPALE
(di categoria catastale diversa da A1 e A8)Per “abitazione principale” si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente
con i suoi familiari(art. 8 D.Lgs. n. 504/1992).
Per ogni soggetto passivo e per la sua famiglia può essere individuata ai fini I.C.I.una sola “abitazione principale”
.L’Ufficio tributi provvede, con la collaborazione degli altri uffici comunali e mediante l’incrocio con i dati anagrafici e
tributari degli altri comuni e dell’Agenzia delle Entrate, alle verifiche necessarie alla individuazione di eventuali
soggetti passivi appartenenti alla stessa famiglia che usufruiscano indebitamente di più agevolazioni.
In deroga a quanto sopra stabilito, una unità immobiliare può essere considerata abitazione principale del soggetto
passivo nonostante i suoi familiari abbiano la residenza in altra abitazione nei seguenti casi: ricovero permanente in
istituti di ricovero o sanitari, obbligo contrattuale o di legge, altro motivo di forza maggiore.
(Art. 3 del regolamentocomunale ICI)
Esenti
ABITAZIONI ASSIMILATE A QUELLA PRINCIPALE
Sono esenti,
con le stesse limitazioni di categoria catastale, anche le abitazioni che il regolamento comunale“assimila” a quella principale:
1.
abitazione data in uso gratuito ai seguenti parenti: figli, genitori, nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle che abbianola residenza nell’abitazione stessa e che abbiano intestate le utenze dei servizi pubblici.
2.
abitazione di proprietà o usufrutto di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero a seguito di ricoveropermanente, purché non affittata né ceduta in comodato gratuito a persone diverse dai parenti di cui al punto 1.
Attenzione!
Per ottenere l'assimilazione (con esenzione o riduzione dell'aliquota) il Regolamento ICI richiedeobbligatoriamente
la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà con tutti i dati e i documentiindicati sul sito internet del Comune.
PERTINENZE
durevolmente ed esclusivamente al servizio delle abitazioni di cui sopra per un totale massimo diquattro e con le seguenti limitazioni:
a) magazzini e locali di deposito (cat. C/2) (massimo n. 1);
b) autorimesse, posti auto (cat. C/6) (massimo n. 2);
c) tettoie chiuse o aperte (cat. C/7) (massimo n. 1).
4
per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1 (abitazioni signorili) e A8 (ville)
erelative pertinenze
.N.b: Anche per queste abitazioni le pertinenze ammissibili sono soggette alle limitazioni sopra illustrate; inoltre,
scontano solo l’eventuale parte di detrazione eccedente l’imposta per l’abitazione stessa.
€. 103,29
5,75
per milleIMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C/1, C/3, D/2 e D/4
(si tratta di immobili non abitativi) acondizione che
non siano utilizzati per attività difformi da quelle previsti per la specifica categoria catastale,altrimenti scontano l’aliquota del 6,5 per mille.
Nessuna detraz.
6,5
per mille
PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
non rientranti nelle categorie di cui sopra (abitazioni secondarie e loropertinenze, aree fabbricabili)
Terreni agricoli Esenti
DOVE E COME SI PUO’ PAGARE
Si può pagare presso tutti gli
Uffici Postali oppure presso l’agenzia diGardone Riviera del Banco di Brescia (
Tesoreria Comunale)utilizzando i
bollettini di versamento in c.c.p. spediti dal Comune o inormali bollettini ICI (
c.c.p. n. 16251258 intestato “Comune di GardoneRiviera – I.C.I.”).
Oppure
Si può utilizzare il “modello
F24” (codice comune D917) pressobanche, uffici postali e concessionari della riscossione.
AREE FABBRICABILI
Sono stati aggiornati i valori minimi che, se applicati, mettono al riparo
da eventuali contestazioni. Tali valori sono disponibili sul sito internet
del Comune oppure presso l’Ufficio Tributi.
DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE
Non si deve più presentare
la dichiarazione di variazione ai fini I.C.I.per la compravendita degli immobili (e anche in altri casi).
L’elenco dei casi di variazione per i quali permane l’obbligo
dipresentazione della dichiarazione è contenuto nelle
istruzioni per lacompilazione della stessa, disponibili presso l’ufficio tributi e sul sito
internet.
QUANDO SI PAGA
Si può pagare l’intero importo annuale in
unica soluzione entro il 16giugno 2010
oppure
in due rate con le seguenti scadenze:- acconto: entro il
16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta;- saldo: dal 1° al
16 dicembre, a saldo dell'ICI dovuta per l'interoanno.
Attenzione alle scadenze
! Per il ritardato pagamento è prevista lasanzione del 30%.
IMPORTO MINIMO
L’imposta non è dovuta se non supera i 12 euro per l’intero anno. Se
l’importo dovuto per l’acconto è inferiore a tale cifra (esempio: 11 euro)
si può versare il totale annuo in unica soluzione alla scadenza del
saldo.
SERVIZIO CORREZIONE ERRORI CATASTALI
Il servizio è rivolto ai residenti e principalmente in relazione
all’abitazione e relative pertinenze. Lo scopo è la correzione di alcune
tipologie di errori catastali (intestazione, indirizzo, identificativi). Per
maggiori informazioni vedere sul sito internet o rivolgersi all’ufficio
tributi.
Sul sito
internet del Comune (www.comune.gardoneriviera.bs.it), alla sezione “Ufficio Tributi Comunali”, si possono trovare ulteriori informazioni e tutta la modulistica.Per contattare l’
Ufficio Tributi: tel. 0365 294612 - fax 0365 22122 - e-mail tributi@comune.gardoneriviera.bs.it – P.E.C. tributi.gardoneriviera@anutel.itApertura al pubblico
: mattino (dal lunedì al venerdì ) dalle 9.00 alle 12.30 – pomeriggi di martedì e venerdì: dalle 17.00 alle 18.00