COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Area Tributi

I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2010

Sono confermate le aliquote, le detrazioni e le esenzioni in vigore per l’anno 2009

 

Esenti

ABITAZIONE PRINCIPALE (di categoria catastale diversa da A1 e A8)

Per “abitazione principale” si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente con i suoi familiari

(art. 8 D.Lgs. n. 504/1992). Per ogni soggetto passivo e per la sua famiglia può essere individuata ai fini I.C.I.

una sola “abitazione principale”.

L’Ufficio tributi provvede, con la collaborazione degli altri uffici comunali e mediante l’incrocio con i dati anagrafici e

tributari degli altri comuni e dell’Agenzia delle Entrate, alle verifiche necessarie alla individuazione di eventuali

soggetti passivi appartenenti alla stessa famiglia che usufruiscano indebitamente di più agevolazioni.

In deroga a quanto sopra stabilito, una unità immobiliare può essere considerata abitazione principale del soggetto

passivo nonostante i suoi familiari abbiano la residenza in altra abitazione nei seguenti casi: ricovero permanente in

istituti di ricovero o sanitari, obbligo contrattuale o di legge, altro motivo di forza maggiore. (Art. 3 del regolamento

comunale ICI)

 

Esenti

ABITAZIONI ASSIMILATE A QUELLA PRINCIPALE

Sono esenti, con le stesse limitazioni di categoria catastale, anche le abitazioni che il regolamento comunale

“assimila” a quella principale:

1. abitazione data in uso gratuito ai seguenti parenti: figli, genitori, nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle che abbiano

la residenza nell’abitazione stessa e che abbiano intestate le utenze dei servizi pubblici.

2. abitazione di proprietà o usufrutto di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero

permanente, purché non affittata né ceduta in comodato gratuito a persone diverse dai parenti di cui al punto 1.

Attenzione! Per ottenere l'assimilazione (con esenzione o riduzione dell'aliquota) il Regolamento ICI richiede

obbligatoriamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà con tutti i dati e i documenti

indicati sul sito internet del Comune.

PERTINENZE durevolmente ed esclusivamente al servizio delle abitazioni di cui sopra per un totale massimo di

quattro e con le seguenti limitazioni:

a) magazzini e locali di deposito (cat. C/2) (massimo n. 1);

b) autorimesse, posti auto (cat. C/6) (massimo n. 2);

c) tettoie chiuse o aperte (cat. C/7) (massimo n. 1).

 

4

per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A1 (abitazioni signorili) e A8 (ville) e

relative pertinenze.

N.b: Anche per queste abitazioni le pertinenze ammissibili sono soggette alle limitazioni sopra illustrate; inoltre,

scontano solo l’eventuale parte di detrazione eccedente l’imposta per l’abitazione stessa.

€. 103,29

 

5,75

per mille

IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C/1, C/3, D/2 e D/4 (si tratta di immobili non abitativi) a

condizione che non siano utilizzati per attività difformi da quelle previsti per la specifica categoria catastale,

altrimenti scontano l’aliquota del 6,5 per mille. Nessuna detraz.

 

6,5

per mille

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI non rientranti nelle categorie di cui sopra (abitazioni secondarie e loro

pertinenze, aree fabbricabili)

 

 Terreni agricoli Esenti

 

DOVE E COME SI PUO’ PAGARE

Si può pagare presso tutti gli Uffici Postali oppure presso l’agenzia di

Gardone Riviera del Banco di Brescia (Tesoreria Comunale)

utilizzando i bollettini di versamento in c.c.p. spediti dal Comune o i

normali bollettini ICI (c.c.p. n. 16251258 intestato “Comune di Gardone

Riviera – I.C.I.”).

Oppure

Si può utilizzare il “modello F24” (codice comune D917) presso

banche, uffici postali e concessionari della riscossione.

 

AREE FABBRICABILI

Sono stati aggiornati i valori minimi che, se applicati, mettono al riparo

da eventuali contestazioni. Tali valori sono disponibili sul sito internet

del Comune oppure presso l’Ufficio Tributi.

 

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE

Non si deve più presentare la dichiarazione di variazione ai fini I.C.I.

per la compravendita degli immobili (e anche in altri casi).

L’elenco dei casi di variazione per i quali permane l’obbligo di

presentazione della dichiarazione è contenuto nelle istruzioni per la

compilazione della stessa, disponibili presso l’ufficio tributi e sul sito

internet.

 

QUANDO SI PAGA

Si può pagare l’intero importo annuale in unica soluzione entro il 16

giugno 2010

oppure in due rate con le seguenti scadenze:

- acconto: entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta;

- saldo: dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'ICI dovuta per l'intero

anno.

Attenzione alle scadenze! Per il ritardato pagamento è prevista la

sanzione del 30%.

 

IMPORTO MINIMO

L’imposta non è dovuta se non supera i 12 euro per l’intero anno. Se

l’importo dovuto per l’acconto è inferiore a tale cifra (esempio: 11 euro)

si può versare il totale annuo in unica soluzione alla scadenza del

saldo.

 

SERVIZIO CORREZIONE ERRORI CATASTALI

Il servizio è rivolto ai residenti e principalmente in relazione

all’abitazione e relative pertinenze. Lo scopo è la correzione di alcune

tipologie di errori catastali (intestazione, indirizzo, identificativi). Per

maggiori informazioni vedere sul sito internet o rivolgersi all’ufficio

tributi.

 

Sul sito internet del Comune (www.comune.gardoneriviera.bs.it), alla sezione “Ufficio Tributi Comunali”, si possono trovare ulteriori informazioni e tutta la modulistica.

Per contattare l’Ufficio Tributi: tel. 0365 294612 - fax 0365 22122 - e-mail tributi@comune.gardoneriviera.bs.it P.E.C. tributi.gardoneriviera@anutel.it

Apertura al pubblico: mattino (dal lunedì al venerdì ) dalle 9.00 alle 12.30 – pomeriggi di martedì e venerdì: dalle 17.00 alle 18.00