Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 26 dell'8 marzo 2006
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1) Di determinare come di seguito specificato – a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazione n. 169 adottata nella seduta del 30 novembre 2005 – le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Gardone Riviera per l’anno 2006:
─ aliquota ordinaria del 6,50 per mille: da applicarsi per tutti gli immobili ad esclusione delle categorie indicate ai punti successivi;
─ aliquota del 5,75 per mille applicabile per gli immobili accatastati, ovvero per i quali sia stato richiesto l’accatastamento, nelle categorie C/1, C/3, D/2 e D/4 a condizione che non siamo destinati ad attività o utilizzi difformi da quelli previsti per la specifica categoria catastale;
─ aliquota del 4 per mille: applicabile per le persone fisiche, soggetti passivi, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o equiparata.
2) Di confermare nell’importo di € 103,29, ai sensi dell’art. 8 – secondo comma - del D. Lgs. n. 504/92 così come modificato dall’art. 3 - comma 55° - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione da applicarsi all’imposta dovuta per l’abitazione principale.
3) Di dare atto che il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili”:
─ considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi per i quali sia applicabile l’aliquota di cui alla lettera a) di cui al precedente punto 1) e la detrazione dall’imposta di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 504/92, anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 - comma 56, -legge n. 662/96);
─ assimila alle abitazioni principali, sia per l’aliquota che per la detrazione, le unità abitative concesse in uso gratuito ai parenti sino al secondo grado in linea retta o collaterale;
─ considera parti integranti delle abitazioni principali (ed immobili equiparati) le seguenti pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto:
cat. C/2 magazzini e locali di deposito (massimo n. 1)
cat. C/6 autorimesse, posti auto, rimesse, stalle e scuderie (massimo n. 2)
cat. C/7 tettoie chiuse o aperte (massimo n. 1)
per un totale complessivo di n. 4 unità immobiliari, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
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