PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14/03/2011.


Oggetto: Conferma aliquote I.C.I. anno d'imposta 2011.


Il Consiglio Comunale


DELIBERA


  1. di confermare per l'anno d'imposta 2011 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 2007 con deliberazione del C.C. n. 8/2007 e confermate per gli anni 2008, 2009 e 2010 con deliberazioni di C.C. n. 13/2008, 10/2009 e 2/2010, meglio specificate nelle premesse e precisamente:



  1. di confermare la detrazione a euro 145,00;


  1. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 145,00 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92. Se l'ammontare non trova capienza nell'imposta dovuta per abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;


  1. di dare atto che si considerano abitazioni principali, anche quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti: di primo grado in linea retta (figli e genitori);


  1. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.