Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16 gennaio 2010
OGGETTO: Conferma aliquote I.C.I. anno di imposta 2010.
D E L I B E R A
di confermare per l’anno di imposta 2010 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) stabilite per l’anno 2007 con deliberazione del C.C. n.8/2007 e confermate per gli anni 2008-2009 con deliberazioni del C.C. n. 13/2008 e 10/2009 meglio specificate nelle premesse e precisamente:
Ordinaria : 6 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze :5 per mille (intendendosi quelle abitazioni principali escluse dalle agevolazioni di cui al D.L. n.93/2008 convertito nella legge 126/2008 – A1-A8-A9 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504/92)
Abitazioni diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze: 7 per mille
Aree fabbricabili : 7 per mille
Terreni agricoli ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici: esenti
di confermare la detrazione a Euro 145,00;
di dare atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 145,00 ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.lgs 504/92. Se l’ammontare non trova capienza nell’imposta dovuta per abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze;
di dare atto che si considerano abitazioni principali, anche quelle concesse in uso gratuito , senza l’esistenza di un diritto reale di godimento ai seguenti parenti di: di primo grado in linea retta ( figli e genitori);
di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di affissione di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.