Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16 gennaio 2010
OGGETTO: Conferma aliquote I.C.I. anno di imposta 2010.
D E L I B E R A
di confermare per l�anno di imposta 2010 le aliquote dell�Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) stabilite per l�anno 2007 con deliberazione del C.C. n.8/2007 e confermate per gli anni 2008-2009 con deliberazioni del C.C. n. 13/2008 e 10/2009 meglio specificate nelle premesse e precisamente:
Ordinaria : 6 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze :5 per mille (intendendosi quelle abitazioni principali escluse dalle agevolazioni di cui al D.L. n.93/2008 convertito nella legge 126/2008 � A1-A8-A9 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504/92)
Abitazioni diverse dall�abitazione principale e relative pertinenze: 7 per mille
Aree fabbricabili : 7 per mille
Terreni agricoli ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici: esenti
di confermare la detrazione a Euro 145,00;
di dare atto che dall�imposta dovuta per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 145,00 ai sensi dell�articolo 8, comma 2, del D.lgs 504/92. Se l�ammontare non trova capienza nell�imposta dovuta per abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull�imposta dovuta per le pertinenze;
di dare atto che si considerano abitazioni principali, anche quelle concesse in uso gratuito , senza l�esistenza di un diritto reale di godimento ai seguenti parenti di: di primo grado in linea retta ( figli e genitori);
di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, pu� proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale � possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimit� del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di affissione di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.