ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2009 (dalla deliberazione di C.C. n. 8 del 20/01/2009 e successive modificazioni)
· 7 per mille aliquota ordinaria;
· 3,80 per mille aliquota ridotta:
a) da applicarsi alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9 direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passavi persone fisiche residenti nel Comune;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che lo stesso immobile non risulti locato;
c) le unità immobiliari realizzate in forza di convenzione con il comune (P.O.R.) che preveda la specifica agevolazione, a condizione che l’unità immobiliare sia locata con contratto registrato ad un soggetto che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
L’aliquota ridotta del 3,80 per mille si applica anche alle pertinenze limitatamente a una per ciascuna categoria classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7.
Per beneficiare delle agevolazione di cui al punto c) il contribuente deve presentare, al settore Tributi, entro termine per il versamento a saldo di imposta per l’anno di riferimento, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. nr. 445/00.
· 5,50 per mille aliquota ridotta:
a) alle unità immobiliari, comprese le pertinenze limitatamente a una per ciascuna categoria classificata o classificabile nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado ed affini in linea retta di primo grado, purché l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora stabile oggettivamente documentabile;
Per beneficiare della agevolazioni di cui sopra il soggetto passivo deve presentare, al Settore Tributi, entro il termine per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00.
· Detrazione per abitazione principale: Euro 232,00.