Atteso che l’aliquota dell’ICI, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, viene stabilita con atto dell’Amministrazione Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno con effetto per l’anno successivo;
Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che dispone “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo…..”
Visto l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 che testualmente dispone:
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”
Considerato che per poter predisporre il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 è indispensabile provvedere all’approvazione dell’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005;
Ritenuto opportuno determinare per l’anno 2005 l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6 per mille e la detrazione dell’ICI sull’abitazione principale nella misura di €. 129,00 annue;
Visti i pareri riportati in calce al presente atto;
Con votazione unanime e favorevole;
1- di determinare per l’anno 2005 l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6 per mille;
2- di confermare la detrazione sull’abitazione principale nella misura di €. 129,00 annue;
Con successiva, separata ed unanime votazione, stante l’urgenza del presente provvedimento;
3- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.