ESTRATTO D E L I  B E R A N.5 DEL 19/02/2007

 

1)      di determinare nella misura del 7 (sette) per mille, per l’anno 2007, l’aliquota ICI, per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:

§    aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per l’abitazione principale così come definita dall’art. 8 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 504/92;

§    aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per le pertinenza (garage) delle abitazioni principali

§    aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquaanta) per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a figlio e/o genitori;

§    aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta)per mille per abitazioni non locate di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

§    esenzione per i terreni agricoli (purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria);

 

2) di determinare, per l’anno 2007, in Euro 103.29 l’importo della detrazione annua per abitazione principale, come consentito dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92. Si considerano tali (abitazioni principali),anche quelle  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli/genitori) che la utilizzano quale 1° casa;

 

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4) di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell’art. 9 del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n.133, in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità;