COMUNE DI COLLEBEATO
Provincia di Brescia
Delibera n. 119 del 11 novembre 2004
Determinazione aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e
relative detrazioni per l’anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis..
D E L I B E R A :
1) di determinare nella misura del
7 (sette) per mille, per l’anno 2005, l’aliquota ICI, per tutte lefattispecie di immobili ad eccezione:
§
aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per l’abitazione principale così come definitadall’art. 8 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 504/92;
§
aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per le pertinenza (garage) delle abitazioniprincipali
§
aliquota dell’8 (otto) per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino esserestati registrati contratti di locazione da almeno due anni, così come consentito dall’art. 2
comma 4 della legge 431/98;
§
aliquota del 5 (cinque) per mille a favore di proprietari che concedono in locazioneimmobili
ad uso abitativo a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo,definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori;
§
aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquaanta) per mille per abitazioni concesse in usogratuito a figlio e/o genitori;
§
aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta)per mille per abitazioni non locate di anzianie disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente;
§
esenzione per i terreni agricoli (purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigentistrumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria);
2) di determinare, per l’anno 2005, in
Euro 103,29 l’importo della detrazione annua per abitazioneprincipale, come consentito dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92. Si considerano tali (abitazioni
principali),anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli/genitori)
che la utilizzano quale 1° casa;
3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell’art. 9 del D.L. 30.12.1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n.133, in materia di I.C.I. a decorrere dal
termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti
di ruralità;