COMUNE DI COLLEBEATO

Provincia di Brescia

Delibera n. 119 del 11 novembre 2004

Determinazione aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e

relative detrazioni per l’anno 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis..

D E L I B E R A :

1) di determinare nella misura del 7 (sette) per mille, per l’anno 2005, l’aliquota ICI, per tutte le

fattispecie di immobili ad eccezione:

§ aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per l’abitazione principale così come definita

dall’art. 8 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 504/92;

§ aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per le pertinenza (garage) delle abitazioni

principali

§ aliquota dell’8 (otto) per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere

stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, così come consentito dall’art. 2

comma 4 della legge 431/98;

§ aliquota del 5 (cinque) per mille a favore di proprietari che concedono in locazione

immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo,

definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei

conduttori;

§ aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquaanta) per mille per abitazioni concesse in uso

gratuito a figlio e/o genitori;

§ aliquota del 5,50 (cinquevirgolacinquanta)per mille per abitazioni non locate di anziani

e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente;

§ esenzione per i terreni agricoli (purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti

strumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria);

2) di determinare, per l’anno 2005, in Euro 103,29 l’importo della detrazione annua per abitazione

principale, come consentito dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92. Si considerano tali (abitazioni

principali),anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli/genitori)

che la utilizzano quale 1° casa;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell’art. 9 del D.L. 30.12.1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n.133, in materia di I.C.I. a decorrere dal

termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti

di ruralità;