REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO alla Deliberazione C. C.  n° 22    del 12/3/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICE

 

 

 

 

 

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento   .......................................................     

pag. 3

Art. 2 

Aree fabbricabili   ...................................................................................

pag. 3

Art. 3

Determinazione valore delle aree ai fini dell’accertamento …...............

pag. 3

Art. 4 

Terreni fabbricabili posseduti da imprenditori agricoli  .........................

pag. 4

Art. 5 

Fabbricati rurali  abitativi  ......................................................................

pag. 4

Art. 6 

Fabbricati posseduti da enti non commerciali  .......................................

pag. 4

Art. 7 

Abitazioni principali  ..............................................................................

pag. 5

Art. 8 

Esenzioni  ...............................................................................................

pag. 5

Art. 9 

Esenzione onlus   ....................................................................................

pag. 5

Art.10

Esenzione parrocchie  ............................................................................

pag. 5

Art.11

Inagibilità e inabitabilità   ......................................................................

pag. 5

Art.12

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle

abitazioni principali   .............................................................................

 

pag. 6

Art.13

Altre agevolazioni alle abitazioni principali  .........................................

pag. 6

Art.14

 

Art.14bis

Estensione delle agevolazioni alle abitazioni principali

concesse a parenti   .................................................................................

Agevolazioni per coniugi separati/divorziati ………………………….

 

pag. 6

pag. 6

Art.15

Estensione delle agevolazioni ai sensi della L. 431/1998 …….….……

pag. 7

Art.16

Nucleo familiare e residenza   ...............................................................

pag. 7

Art.17

Presentazione della denuncia ICI   .........................................................

pag. 7

Art.18

Presentazione della documentazione ai fini ICI  ....................................

pag. 7

Art.19

Modalità di versamento   ........................................................................

pag. 7

Art.20

Forme di versamento   ............................................................................

pag. 8

Art.21

Scadenza versamenti ICI   ......................................................................

pag. 8

Art.22

Differimento dei termini di versamento  ………………….…..........….

pag. 8

Art.23

Disciplina dei controlli  …………………………………….……….…

pag. 8

Art.24

Rimborsi  ……………………………………….…………….………..

pag. 9

Art.25

Compenso incentivante al personale addetto  …………………………

pag. 9

Art.26

Entrata in vigore  ………………………………………………………

pag. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni generali

 


Art. 1: Oggetto e scopo del regolamento

 

  1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. In particolare, con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili ai sensi art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
  3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

Tassazione aree fabbricabili

Art. 2: Aree fabbricabili

 

  1. Sono da considerarsi fabbricabili, le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico ADOTTATO dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte degli enti preposti e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  2. Sono da considerarsi fabbricabili le aree pertinenziali incluse nella stessa particella catastale del fabbricato, dalla data di rilascio della concessione edilizia finalizzata ad edificare sugli stessi, ovvero ad utilizzarne i volumi.
  3. Non sono da considerarsi fabbricabili le aree pertinenziali  incluse in una particella diversa da quella del fabbricato, fino a mq. 500.

 

Art. 3: Determinazione valore delle aree fabbricabili ai fini dell’accertamento

 

1.      Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2.      Qualora il valore delle aree edificabili risultasse da atti notarili di compravendita, o dall’acquisto delle stesse in aste pubbliche, anche giudiziarie, o fosse indicato comunque in atti pubblici o privati provenienti dallo stesso contribuente, la base imponibile non potrà essere inferiore al prezzo risultante da queste fonti.

3.      Il valore delle aree di mappali limitrofi alle aree suindicate, aventi la medesima destinazione edilizia secondo quanto prevede il PRG, dovrà essere parimenti apprezzato.

4.      Il Consiglio Comunale potrà formare tabelle di riferimento dei valori delle aree edificabili. Le predette tabelle, che saranno aggiornate annualmente, non potranno avere la valenza giuridica di cui all’ art. 59 lettera g)  del D.Lgs. n. 446/1997, ma varranno unicamente quale indirizzo per l’ Ufficio Tributi nella sua attività di accertamento e/o di liquidazione dell’imposta.

 

 

 

 

Art. 4: Terreni fabbricabili posseduti da imprenditori agricoli

 

Non sono soggetti a tassazione ICI i terreni fabbricabili posseduti a titolo di proprietà, e condotti da imprenditore agricolo professionale, come definito dal Decreto Lgs. n.99 del 29/03/04, che svolga, a titolo principale, le attività previste dall’art. 2135 del codice civile.

 

Fabbricati

Art. 5: fabbricati rurali abitativi

 

Al fine del riconoscimento della ruralità dei fabbricati i requisiti di seguito elencati dovranno essere tutti soddisfatti:

 

Ø      Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione da uno dei seguenti soggetti:

1.      il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

2.      L’affittuario del terreno stesso o colui che conduce con altro titolo idoneo il terreno a cui l’immobile è asservito;

3.      I familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai n.1 e 2 risultanti dalle certificazioni anagrafiche o i coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali

4.      I titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5.      Uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’art.2 D.Lgs 29/3/2004 n.99, aventi la qualifica di Imprenditore Agricolo.

Ø      I soggetti di cui ai n. 1 – 2 - 5 del comma precedente devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese (art. 42 bis collegato a Legge Finanziaria 2008);

Ø      Il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie superiore a mq.3.000.

Ø       Il volume d’affari derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo  deve essere superiore al 25% del reddito complessivo, (nei soli comuni montani dal reddito complessivo vanno esclusi i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività agricola). In caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA il volume d’affari si presume pari a € 7.000,00 (art. 2 c. 31 D.L. 262/06);

Ø      I fabbricati non devono essere accatastati in categoria A1 o A8;

Ø      Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare il riconoscimento della ruralità è subordinato al limite massimo di 5 vani o mq. 80, con l’aggiunta di mq. 20 ogni abitante in più.

 

Art. 6: fabbricati posseduti da enti non commerciali

 

1.   Sono da considerarsi enti non commerciali i soggetti di cui all’art. 87 c.1 let. C) del Tuir (ora art. 73).

2.  L’immobile deve essere destinato alle seguenti attività:

a.       Assistenziali, previdenziali,sanitarie, didattiche, Culturali, Ricreative, Sportive;

b.      Attività di religione o culto, alla formazione del clero, a scopi missionari, alla catechesi ed educazione cristiana;

c.       [Non deve essere destinato ad attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.]

3. E’ necessario il requisito della non commercialità esclusiva dell’attività.

 

Art. 7: abitazioni principali

 

 L’abitazione principale è, ai fini ICI, quella di residenza anagrafica (art. 1 c. 173 L. 296/06).

 

 

Esenzioni e agevolazioni

Art. 8: Esenzioni

 

In aggiunta alle esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili previste dall’art. 7 del D.Lgs n.504 del 30/12/92, sono esenti da detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento  o in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni,  dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, dalle ONLUS se rispettano quanto stabilito dall’art. 6 del presente regolamento.

 

Art. 9: Esenzione onlus

 

L’esenzione di cui all’art. 7 c.1 lettera i) del D. Lgs 504/1992 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore (art.7 c.2bis D.L. 203/2005 convertito dalla L.248/2005).

 

Art. 10: Esenzione parrocchie

 

E’ esente dal pagamento dell’imposta l’immobile adibito ad abitazione del Parroco e/o del Curato, o di altri ministri di culto, di proprietà delle rispettive istituzioni religiose, anche se censito in categoria A e sue pertinenze.

 

Art. 11: Inagibilità e inabitabilità

 

  1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
  2. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda e/o di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  3. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del Comune utilizzando il modello di dichiarazione.

 

Art. 12: Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

 

1.    Agli effetti dell’applicazione delle aliquote e delle detrazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. L’assimilazione opera a condizione che:

a.       il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale ha fissato la dimora abituale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza

b.      che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2.    Ai fini di cui al comma1, si intendono pertinenze: il garage o box auto, la soffitta, la cantina, che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o comunque che non distano più di 200 metri da questa.

3.    Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni effetto stabilito nel D. Lgs. n.504 del 30/12/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

4.    Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

Art.13: Altre agevolazioni alle abitazioni principali.

 

Sono trattate come abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, e della detrazione, gli immobili rimasti sfitti, di proprietà di soggetti residenti o dimoranti stabilmente e/o domiciliati presso case di riposo o istituti di salute, comunità di recupero tossicodipendenti, fino al perdurare della situazione succitata, dietro presentazione di richiesta scritta correlata da certificazione rilasciata dall’ente stesso.

 

Art. 14: Estensione delle agevolazioni alle abitazioni principali concesse ai parenti

 

Sono trattate come abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, ma non della detrazione:

a.       Gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado e collaterale entro il 2° grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale (residenza) e vi dimorino abitualmente,

b.      Gli immobili concessi in uso gratuito al nudo proprietario da parte dell’usufruttuario, (fermo restando i vincoli di parentela di cui al comma a) del presente articolo.

 

Art. 14 bis : Agevolazione per coniugi separati/divorziati

 

  1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta.
  2. Le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che tale soggetto non sia titolare, nel Comune di Concesio, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione.

 

Art. 15: Estensione delle agevolazioni ai sensi della L. 431/1998

 

L’aliquota ridotta, e non la detrazione, viene estesa ai possessori di immobili locati ai sensi della Legge n. 431 del 9/12/1998 secondo l’art. 2 c. 3 o art. 5 c. 2.

 

 Art.16: Nucleo familiare e residenza

 

L’Ufficio Tributi si riserva la facoltà di accertare l’effettiva sussistenza della residenza dei soggetti passivi, qualora gli stessi beneficino di aliquote agevolate e/o detrazioni.

 

Denuncia ICI e documentazione.

Art.17: Presentazione della denuncia ICI

 

  1. [E’ abolito l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 262/2006 e dalla L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)].

 

  1. Il soggetto passivo ha l’obbligo di presentazione al presente Comune della dichiarazione ICI nei seguenti casi:

a)      quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell’imposta;

b)  quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs. 463/97 (ovvero riguardino atti che non siano relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e alla annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale (Legge Finanziaria 2007 art.1 c.174 e Decreto Agenzia del Territorio del 18/12/2007).

  1. E’ comunque consentita la presentazione facoltativa della dichiarazione ICI al fine di usufruire del servizio comunale di precompilazione dei bollettini di versamento ICI.

 

 

Art.18: Presentazione della documentazione ai fini ICI

 

Tutte le  agevolazioni/esenzioni operano dietro presentazione di richiesta scritta correlata da relativa documentazione, da inoltrare all’Ufficio Tributi entro il termine massimo della scadenza prevista per il  versamento del saldo ICI.

 

 

Versamento d’imposta

Art. 19: Modalità di versamento

 

1.    I versamenti dell’Imposta Comunale sugli Immobili devono essere effettuati esclusivamente

dai soggetti obbligati.

2.    Non si effettuano versamenti se l’importo complessivo risulti inferiore a  € 5.00.

3.    Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

4.    Il pagamento dell’imposta è arrotondato all’euro secondo i termini stabiliti dall’art.17 bis del vigente Regolamento delle Entrate.

 

 

Art. 20: Forme di versamento

 

  1. I soggetti obbligati devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
    1. Conto corrente postale intestato al Comune di Concesio – ICI – servizio Tesoreria, per l’ICI ordinaria;
    2. Conto corrente postale intestato al Comune di Concesio – ICI violazioni – servizio Tesoreria, per l’ICI violazioni;
    3. Pagamento a mezzo Bancomat presso settore finanziario;
    4. Pagamento a mezzo F24;
    5. Pagamento on-line a mezzo carta di credito.
  2. In caso di ritardato pagamento dell’imposta entro 10 giorni dalla scadenza fissata per legge, non vengono applicate sanzioni ed interessi.

 

Art. 21: Scadenza versamenti ICI

 

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all’art. 20 entro i termini di scadenza previste per legge.

 

Art. 22: Differimento dei termini di versamento

 

  1. I termini di versamento sono differiti di 30 giorni, nel caso di lutto di famiglia che colpisca il contribuente, un convivente o parente entro il 2° grado. Entro tale periodo di proroga il soggetto passivo deve presentare all’Ufficio Tributi il certificato di morte che ha dato origine al differimento.
  2. Il Responsabile d’imposta, con proprio provvedimento motivato, può differire e/o rateizzare il pagamento di una rata ICI in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità.

 

  1. Le  somme dovute a seguito di accertamenti possono:
    1. qualora superino l’importo di € 517,00 (Lire 1.001.051), essere versate ratealmente fino ad un massimo di quattro rate trimestrali senza applicazione degli interessi;
    2. qualora superino l’importo di € 1.549,37 (Lire 3.000.000)  essere versate ratealmente fino ad un massimo di  6 rate trimestrali senza applicazione di interessi.

 

 

Disciplina dei controlli.

 

Art.23: Disciplina dei controlli

 

L’attività di verifica e controllo è regolata dall’art. 14 del vigente  Regolamento delle Entrate.

 

 

 

 

 

 

Art. 24: Rimborsi

 

1.      I termini per i rimborsi sono regolati secondo l’art. 14 bis del vigente  Regolamento delle Entrate.

2.      Il rimborso opera solo dietro presentazione di istanza da parte del contribuente.

3.      La misura degli interessi applicati è regolamentata nell’art. 17 del vigente Regolamento delle Entrate.

4.      La compensazione delle somme a credito è regolamentata dall’art.19 bis del vigente Regolamento delle Entrate.

 

 

Art. 25: Compenso incentivante al personale addetto

 

Al personale del Servizio Tributi viene attribuito annualmente un compenso incentivante pari al 10% dell’importo per maggiore imposta, sanzioni ed interessi, calcolati sugli avvisi di accertamento  emessi, detraendo dalla base di calcolo i costi sostenuti per spese di riscossione.

 

Art. 26  - Entrata in vigore

 

  1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio del 2008.
  2. I criteri di cui agli artt. 22 e 23, del presente Regolamento si applicano ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2008 (ai sensi art. 1 c. 171 D. Lgs. 296/2007).