Comune di Coccaglio
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2011.
OMISSIS……………………………………………………..
- l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 che prevede a decorrere dal 2008 l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta e le eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI, escludendo le abitazioni di categoria A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli);
- l’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 che dispone per il triennio 2009/2011 e sino all’attuazione del federalismo fiscale, qualora si realizzasse prima, la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attributi con legge dello Stato, compresi anche i tributi minori (imposta sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, tassa di trascrizione provinciale automobilistica, tributo di prevenzione ambientale), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;
OMISSIS……………………………………………………..
Il Consiglio Comunale
d e l i b e r a
1. DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell’adozione del presente atto deliberativo;
2. DI APPROVARE per l’anno 2011, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
a) immobili ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale, per i quali viene prevista l’aliquota del 7 (sette) per mille;
b) aree edificabili, per le quali viene prevista l’aliquota del 7 (sette) per mille;
3. DI CONFERMARE, per l’anno 2011, in € 103,29 annui l’importo della detrazione per l’abitazione principale, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, e nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del D. Lgs n. 504/92 come modificato dall’art. 3 comma 55 della legge n. 662/96;
4. DI FISSARE, ai sensi dell’art. 8 ter del regolamento comunale sull’ICI, in € 258,23 la detrazione per l’abitazione principale, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, posseduta da nuclei familiari numerosi composti da almeno quattro figli di cui tre fiscalmente a carico;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8 bis del regolamento comunale sull’ICI, si considerano abitazioni principali anche le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a figli o genitori, purché l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora abituale;
6. DI DARE ATTO che, per beneficiare delle agevolazioni di cui ai punti 4 e 5, il contribuente deve presentare, al settore Tributi, entro il termine per il versamento a saldo di imposta per l’anno di riferimento, apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La suddetta documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangono i requisiti indicati;