COMUNE DI CASTEL MELLA

Provincia di Brescia

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 in data 29/03/2010

 

 

OGGETTO:        I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2010.

 

Omissis…..

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la delibera di C.C. n. 5 in data 16/03/2009 con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione ICI per l’anno 2009, nella misura che segue:

 

ü          4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, dove il contribuente abbia stabilito la residenza anagrafica, e relative pertinenze (box, garage di cat. C/6 e C/2);

ü          4,50 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale mediante iscrizione anagrafica;

ü          6,00 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale;

ü          detrazione spettante per l'abitazione principale euro 103,30 come stabilito dalla legge;

ü          nessuna detrazione spettante per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti e collaterali entro il secondo grado;

 

RICHIAMATI:

ü       l’art. 1 comma 156 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che modifica l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992 disponendo che per l’ICI l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale;

ü       l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data stabilita per l’approvazione del Bilancio, fissato per l’anno in corso entro il 30/04/2010 (DM 17/12/2009 pubblicato sulla G.U. n. 301/2009);

 

DATO ATTO che l’aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non può superare il 7 per mille così come stabilito dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 20.12.1992 n. 504;

 

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. n. 93 in data 27/05/2008 (convertito nella Legge 126/2008), che prevede quanto segue:

comma 1:

“A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.”

comma 2

“Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992.”;

 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 4 del Regolamento ICI che al comma 1 stabilisce:

Si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; …. omissis ….”;

 

VISTO l’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2208 che prevede che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato. … omissis …”;

 

VISTO, altresì, l’art 77-bis comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 (convertito nella Legge 133 del 06/08/2008) che prevede: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).”;

 

VISTI:

-          il T.U.E.L.;

-          il vigente Statuto Comunale;

-          gli uniti  pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;

 

RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Con voti n…………………………

 

 

DELIBERA

 

 

1)             di confermare per l’anno 2010 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) e la detrazione applicate in questo Comune nella seguente misura:

 

ü       4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (dove il contribuente abbia stabilito la residenza anagrafica) e relative pertinenze (box e garage di cat. C/6 e C/2) compresi nelle categorie A1, A8 e A9;

ü       4,50 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale mediante iscrizione anagrafica;

ü       6,00 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;

ü       detrazione spettante per l'abitazione principale euro 103,30 come stabilito dalla legge;

ü       nessuna detrazione spettante per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti e collaterali entro il secondo grado;

 

2)             di stimare in base alle proiezioni ricavate dagli introiti relativi all’anno 2009 e agli accertamenti eseguiti per gli anni pregressi, il gettito complessivo dell’imposta in 1.261.000,00 euro, iscritto all’apposita risorsa di entrata del bilancio 2010;

 

3)             di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con successiva e separata votazione………………………….;

 

4)             di rimettere copia della presente deliberazione agli organi competenti per la prescritta informazione e pubblicizzazione ai contribuenti.