COMUNE DI CASTEL MELLA
Provincia di Brescia
Codice Ente: 10292 |
DELIBERAZIONE N° 3 In data 11/02/2008 |
OGGETTO: |
I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2008 |
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che è necessario approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 20.12.1992 n. 504;
RICHIAMATI:
ü l’art. 1 comma 156 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che modifica l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992 disponendo che per l’ICI l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale;
ü l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data stabilita per l’approvazione del Bilancio, fissato per l’anno in corso entro il 31/03/2008; (DM 20/12/07)
RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica, ai sensi del comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, l’aliquota dell’anno precedente;
DATO ATTO che l’aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non può superare il 7 per mille così come stabilito dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 20.12.1992 n. 504;
VERIFICATO il gettito del tributo dell’anno 2007 con riferimento ai dati dell’acconto e del saldo incassati nell’anno di riferimento;
CONSTATATO che in base alle scelte dell'amministrazione comunale si ritiene di confermare, anche per l'anno
CONSIDERATO che per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti e collaterali entro il secondo grado, che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, si applica la sola aliquota agevolata del 4,5 per mille e non la detrazione d’imposta;
RITENUTO di precisare che la detrazione d’imposta può essere scontata, in caso di eccedenza, dall’imposta lorda dovuta sulle pertinenze dell’abitazione principale e/o sugli immobili concessi in uso gratuito a parenti e collaterali;
CONSTATATO inoltre che l'aliquota ordinaria rimane fissata nella misura del 6,00 per mille per tutte le altre tipologie di immobili (fabbricati diversi dalla abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.);
VISTI:
- il T.U.E.L.;
- il vigente Statuto Comunale;
- l’unito parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;
RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4° del D.Leg.vo n. 267/2000;
Con n. 12 voti favorevoli...............................;
DELIBERA
1) di stabilire per l’anno
ü 4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, dove il contribuente abbia stabilito la residenza anagrafica, e relative pertinenze (box, garage di cat. C/6 e C/2);
ü 4,50 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale mediante iscrizione anagrafica;
ü 6,00 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale;
ü detrazione spettante per l'abitazione principale Euro 103,30 come stabilito dalla legge;
ü nessuna detrazione spettante per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti e collaterali entro il secondo grado;
2) di stimare in base alle proiezioni ricavate dagli introiti relativi all’anno 2007 ed agli accertamenti eseguiti per gli anni pregressi, il gettito complessivo dell’imposta in 1.434.400,00 Euro, iscritto all’apposita risorsa di entrata del bilancio 2008;
3) di rimettere copia della presente deliberazione agli organi competenti per la prescritta informazione e pubblicizzazione ai contribuenti;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con successiva e separata votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal presidente.12 voti favorevoli - n.0 contrari, n. 3 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.