deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 08/11/2004
oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'articolo 42 - comma 2 lett. f) del T.U.E.L. n. 267/2000 che nello stabilire le competenze del Consiglio Comunale riserva alla Giunta Comunale la competenza a deliberare le aliquote dei tributi comunali;
Considerato che è necessario approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 20.12.1992 n. 504;
ATTESO che l’aliquota dell’imposta è stabilita annualmente con deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio, con la possibilità di differenziazione con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica, ai sensi del 2° comma dell’art. 6 del citato D.lgs. n. 504/1992, l’aliquota del 4 per mille;
RIBADITO che l’aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non può superare il 7 per mille;
VERIFICATO il gettito del tributo dell’anno 2004 con riferimento alla proiezione dei dati in base all’introito della prima rata;
CONSTATATO che in base alle scelte dell'amministrazione comunale si ritiene di operare per l'anno 2005 una riduzione dell'aliquota ICI sull'abitazione principale (comprese pertinenze: box, garage) dal 5,2 per mille al 4,5 per mille, in quanto si intende agevolare le famiglie a superare questo momento di difficoltà economica, ritenendo la casa di abitazione non fonte di reddito ma un bisogno primario risultato di tanti sacrifici. Si ritiene quindi giusto salvaguardarla e ridurne il carico fiscale, e a fronte del minor gettito ICI si procederà ad una più accurata razionalizzazione della spesa corrente e gestione dell'economia di scala;
CONSIDERATO che l'agevolazione sulla abitazione principale (comprese pertinenze: box, garage), consistente nell'aliquota ridotta al 4,5 per mille, si estende anche per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;
CONSTATATO inoltre che l'aliquota ordinaria rimane fissata nella misura del 6,00 per mille per tutte le altre tipologie di immobili (fabbricati diversi dalla abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.);
VISTA la precedente deliberazione n. 96 in data 17/11/2003, esecutiva, con la quale veniva determinata, nella misura del 5,2 e 6 per mille, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, per l’anno 2004, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
VISTI:
- l'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241;
- il T.U.E.L.;
- gli uniti pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L.;
CON i voti favorevoli di tutti i presenti
DELIBERA
1) di stabilire per l’anno 2005 l'aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) applicata in questo Comune nella seguente misura:
4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box, garage),
4,50 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;
6,00 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale;
detrazione spettante per l'abitazione principale Euro 103,30.
2) di stimare in base alle proiezioni ricavate dagli introiti relativi alla prima rata 2004 ed agli accertamenti eseguiti per gli anni pregressi, il gettito complessivo dell’imposta in 1.330.000,00 Euro, iscritto all’apposita risorsa di entrata del bilancio 2005;
3) di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.