Delibera N.° 461 del 26.02.2008
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2008
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO che il comma 156 della Legge Finanziaria 2007 modifica l’art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 504/92 precisando che l’aliquota ICI è stabilita del Consiglio Comunale;
VISTO il d.lgs 30/12/92 n. 504 che istituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I)e ne disciplina l’applicazione;
ATTESO che il comma 169 della legge finanziaria 2007 del 27.12.2006, n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento.
RILEVATO che con provvedimento in data 30 novembre 2006 il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, ha dispostoli rinvio al 31 marzo 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ( e conseguentemente anche il termine per l’approvazione delle tariffe e dei tributi comunali),
CONSIDERATO CHE il comma 2 dell’art. 6 del D.lgs n. 504/92 prevede che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
ATTESO CHE ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.lgs n. 504/92, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale adibita ad abitazione principale può essere fissata nella misura minima di € 103,29 e massima di € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ovvero l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere ridotta del 50%;
VISTA la delibera di G.C. n. 11 dell’08.01.2008 che ha proposto di confermare le aliquote in vigore nell’esercizio finanziario 2007 con estensioni delle detrazioni;
VISTO l’art. 1 della legge finanziaria 2008, n. 244 del 24.12.2007 che al comma 5 prevede un’ulteriore detrazione ici per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per un importo pari al 1,33 ‰ della base imponibile;
VISTO CHE, si sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica,
Con voti favorevoli tutti, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dagli dodici consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA |
ALIQUOTA |
detrazione |
ULTERIORE DeTRAZIONE ICI L. 24/12/2007 N. 244 LEGGE FINAnZIARIA 2008 | |
1 |
Persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale |
5 per mille |
€. 103,29 |
1,33* per mille della base imponibile per un max di € 200,00 |
2 |
Persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare destinata a civile abitazione che sia concessa in uso gratuito, senza l’esistenza di un diritto reale di godimento, a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. |
5 per mille |
€. 103,29 |
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3 |
a) Persone fisiche, soggetti passivi iscritti nell’elenco di coloro che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune, formalmente certificata dal servizio sociale solo per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. b) Persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l’abitazione e sue eventuali pertinenze di cui sono proprietari o usufruttuari, a condizione che essa sia l’unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata o abitata; c) Persone fisiche, soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap permanente grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 05.02.1992 n. 104, e certificato dal servizio di medicina legale, solo per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. d) Nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne o da una coppia di anziani con capo famiglia ultrasessantacinquenne che possiedono la sola casa di abitazione principale e che abbiano un reddito non superiore ad un ISEE di Euro 8.000,00. e) Soggetti passivi o persone fisiche nel cui nucleo familiare è presente uno o più disabili, solo per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti alle seguenti categorie: Ø invalidi civili ai sensi della L. 30/03/1971 n. 118 e s.m. e i. con riconoscimento di invalidità pari al 80%, Ø sordomuti titolari di pensione; Ø ciechi civili(assoluti o parziali) titolari di pensione; Ø grandi invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità del 100%) f) soggetti passivi residenti nel Comune nel cui nucleo familiare siano presenti tre o più figli, che possiedono la sola casa di abitazione principale e che abbiano un reddito ISEE non superiore a € 17.000,00 Le agevolazioni di cui ai punti 3a), 3d) , 3f) si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 |
4 per mille |
€. 258,23 |
1,33* per mille della base imponibile per un max di € 200,00 |
4 |
Tutti gli altri immobili non contemplati nei casi da 1 a 3 |
7 per mille |
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5 |
ONLUS – per gli immobili destinati all’esercizio della loro attività - |
ESENTI |
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* LA ULTERIORE DETRAZIONE ICI PREVISTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008 NON PUO’ ESSERE APPLICATA ALLE UNITA’ IMMOBILIARI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli) e alla casistica di cui al punto 3b |