Aliquota ordinaria: nella misura del 6,5‰ applicabile ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi più sotto indicati.
Abitazione principale e pertinenze: esenzione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze dell’abitazione principale i fabbricati (nel numero massimo di due) classificati nelle categorie C/2 con superficie non superiore a mq. 40 e nelle categorie C/6 e C/7 senza limite di superficie; aliquota del 4‰ con detrazione di € 104,00 per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale detrazione è da applicare in ragione della percentuale di possesso dei contitolari coabitanti e concorre anche in diminuzione dell’imposta per le pertinenze. Si considerano pertinenze dell’abitazione principale i fabbricati (nel numero massimo di due) classificati nelle categorie C/2 con superficie non superiore a mq. 40 e nelle categorie C/6 e C/7 senza limite di superficie.
Si considera abitazione principale, con conseguente esenzione d'imposta, quella classificata nella categoria catastale da A/2 ad A/7:
Si considera abitazione principale, con applicazione dell'aliquota del 4‰ con detrazione di € 104,00, quella classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9:
La detrazione per abitazione principale è elevata a € 250,00, in luogo di € 104,00, per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, nei seguenti casi:
Fabbricati locati ad uso abitativo con contratto stipulato su apposito modello ai sensi dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998: 4‰ con la detrazione di Euro 160,00.
Immobili inseriti nel Piano di Recupero di Via Milano: 0,10 per mille a decorrere dalla data di inizio dei lavori fino alla fine degli stessi e, comunque, per un periodo massimo di tre anni.
L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria per l’anno 2008) a condizione che il fabbricato non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e che il soggetto passivo (coniuge separato non assegnatario) non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
TERMINI DI VERSAMENTO
16 giugno 2011: Acconto pari al 50% dell’imposta dovuta.
dall'1 al 16 dicembre 2011: Saldo pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto già versato a giugno.
E’ possibile anche il versamento dell’imposta annuale in un'unica soluzione, entro il 16/6/2011
Il versamento può essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale oppure tramite Mod. F24.
Il bollettino deve essere intestato all'Agente della Riscossione dei Tributi di Brescia: “Equitalia Esatri S.p.A Brescia - BS - ICI" con l’indicazione del C.C.P n. 88611249.
Per agevolare l’effettuazione dei versamenti , l'Agente della riscossione spedirà, presso la residenza dei contribuenti che hanno versato l’ICI nel 2010, il bollettino compilato nella sola parte dei dati anagrafici; l’importo dovrà essere calcolato ed inserito dal contribuente.
Se i dati anagrafici presenti sul bollettino sono variati, dovrà essere utilizzato un bollettino in bianco.
I bollettini per i versamenti sono disponibili presso il Settore Tributi, l’Equitalia - Esatri S.p.A., le banche e gli uffici postali.
Il Mod. F24 può essere utilizzato presso banche, agenti per la riscossione e uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.
Con il Mod. F24 possono essere compensati eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali, locali ed a contributi previdenziali ed assicurativi che, in questo modo, sono utilizzati per il pagamento dell’ICI fino al suo azzeramento.
Per il versamento dell’ICI a favore del Comune di Brescia si devono indicare i seguenti codici:
Codice comune B157
Codice tributo:
N.B. la casella “rateazione” non va compilata.
I modd. F24 sono disponibili presso le banche, Equitalia - Esatri S.p.A. e gli uffici postali.
N.B. : - Non c’è obbligo di versamento se l’imposta annuale è pari o inferiore a Euro 10,00.
- Dal 1° gennaio 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
aliquote | detrazioni | |
---|---|---|
abitazione principale (da A/2 ad A/7) + pertinenze |
esente |
esente |
abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) + pertinenze |
4 °/oo |
Euro 104,00 |
abitazioni date in affitto "agevolato" |
4 °/oo |
Euro 160,00 |
abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) nei casi di ulteriore detrazione |
4 °/oo |
Euro 250,00 |
altri fabbricati, terreni, aree, etc. (ad eccezione degli immobili inseriti nel Piano di Recupero di Via Milano per i quali si applica l'aliquota dello 0,10 per mille) |
6,5 °/oo |
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Brescia, Piazzale della Repubblica n. 1 ed ai seguenti numeri telefonici 030/2977679 - 030/2977671 - 030/2977687 - 030/2977683 negli orari di seguito indicati:
Nel periodo dal 17.5.2011 al 15.6.2011 e dal 16.11.2011 al 16.12.2011 l'ufficio sarà aperto anche: