“Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Brescia (prov. Bs) in materia di aliquota e detrazioni I.C.I. per l’anno d’imposta 2008.

 

 

d e l i b e r a

 

 

a)       di determinare per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili, come di seguito indicato:

               l’aliquota per l’abitazione principale, nell’accezione definita nel Regolamento per l’applicazione dell’ICI, nella misura del 4 per mille con la detrazione di € 104,00 per le abitazioni classificate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi) e di € 370,00 per le abitazioni classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;

               l’aliquota per gli immobili dati in locazione con canone determinato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/1998 nella misura del 4 per mille con la detrazione di € 160,00;

               l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati che non rientrino nei casi sopra indicati;

               la detrazione di € 104,00 prevista per le abitazioni classificate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi) viene elevata ad € 250,00 qualora sussista una delle seguenti condizioni:

-              famiglia formata da almeno sei componenti;

-              famiglia con un minore in affido disposto da qualsiasi autorità purché competente al riguardo nonché famiglia con affido di un neo-maggiorenne con proseguo amministrativo fino al compimento del ventunesimo anno di età;

-              famiglia con ISEE non superiore a € 12.000,00 che abbia tra i suoi componenti una persona non autosufficiente bisognosa di assistenza continua riconosciuta ai sensi della legge n. 18 dell’11.2.1980 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 509 del 23.11.1988;

 

b)      di considerare che la detrazione maggiorata ad € 250,00 è applicabile in proporzione ai mesi per i quali si verificano nel corso dell’anno le fattispecie previste;

 

c)             di precisare che per la fruizione dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista nei casi di unità immobiliare locata a canone determinato ai sensi del 3° comma dell’art. 2 della legge 431/1998, oppure nei casi di cessione in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di primo e secondo grado, oppure nei casi di anziano o disabile che abbia trasferito la propria residenza presso case di riposo o istituti di cura, oppure, ancora, nei casi di trasferimento per ragioni di lavoro della residenza in altro comune, oppure, infine, per la fruizione della detrazione maggiorata ad € 250,00, ricorrendo le fattispecie più sopra previste, è necessario che i soggetti beneficiari presentino apposita comunicazione al Settore Tributi che contenga i dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti e fornendo, altresì, tutte le notizie utili per i successivi controlli spettanti all’ufficio con l’avvertenza che la mancata presentazione della suddetta comunicazione, entro la data di scadenza del saldo d’imposta, comporta, per l’anno di competenza, la decadenza dal diritto di fruire dell’aliquota e delle detrazioni sopra descritte;

 

d)      “omissis”