Premesso che l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, tra gli altri, siano allegati al bilancio

di previsione le delibere di determinazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta e delle eventuali

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di redditi per i tributi locali e per i servizi

locali;

Visto l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, così come modificato

dall’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che ristabilisce

in capo al Consiglio Comunale la competenza ad adottare l’aliquota I.C.I. per l’anno successivo;

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 l'aliquota deve essere

deliberata in misura non inferiore al 4‰, nè superiore al 7‰ e può essere diversificata entro

tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione

principale, o di alloggi non locati;

Richiamato l'art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge

24/07/2008, n. 126, che ha disposto l'esenzione dall'I.C.I. delle unità immobiliari adibite ad abitazione

principale dei contribuenti, fatte salve alcune categorie residuali delle stesse;

Visto l'art. 1, comma 123 della legge 220/2010 che conferma la sospensione, attuata dall'art.

1, comma 7 del già citato D.L. n. 93/2008, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei

tributi fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/3/20108, esecutiva ai sensi di

legge, con la quale veniva determinata, in tema di I.C.I., le seguenti aliquote:

-          Aliquota ordinaria                                                                             6 per mille

-          Aliquota per abitazione principale e pertinenze assimilate                4 per mille

-          Aliquota per aree edificabili                                                              5 per mille

-          Detrazione per abitazione principale e pertinenze assimilate                         € 103,29

 

Ritenuto di dover confermare l'anno di imposta I.C.I. 2011 quanto già determinato per l'anno di

imposta 2010;

 

SI PROPONE

 

1)      di determinare per l’anno di imposta 2011 le aliquote e detrazioni I.C.I. come di seguito riportate:

 

 

-          Aliquota ordinaria                                                                             6 per mille

-          Aliquota per abitazione principale e pertinenze assimilate                4 per mille

-          Aliquota per aree edificabili                                                              5 per mille

 

2)      Detrazione per abitazione principale e pertinenze assimilate                         € 103,29