Imposta Comunale

Sugli Immobili Anno 2011

 

Il Funzionario Incaricato del Tributo

 

Visto l’art. 10 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni relativo ai versamenti dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2007;

Visto il D.L. n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla G.U. N. 124 DEL 28/05/2008;

 

 

 


Che il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili relativamente alla 1^ rata 2011 (acconto/saldo) deve essere effettuato

 entro il 16 giugno 2011

mentre il versamento relativo alla 2^ rata deve essere effettuato

entro il 16 dicembre 2011

L’importo deve essere corrisposto tassativamente mediante versamento da effettuarsi con Mod. F24 (Modello di pagamento unificato – Agenzia delle Entrate).

I dati di riferimento devono essere specificati nell’apposita sezione: ICI ed altri tributi locali con i seguenti codici:

·          codice ente/codice comune           B100

·          codici tributo:

3904    ICI – altri fabbricati           3906        ICI – interessi

3903    ICI – aree fabbricabili                3907        ICI – sanzioni

3901    ICI – abitazione principale

 

Si rammenta che l’aliquota I.C.I. per l’anno 2011 è stata confermata nella misura del SEI per mille, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/03/2011.

E’ esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di  € 103,29.

          Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

 

Sono altresì considerate abitazioni principali e pertanto esenti dall’imposta:

1.    le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta: (figli e genitori), in base ai quanto previsto dell’Art. 6 del Regolamento Comunale vigente;

2.    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3.    l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da un soggetto residente all’estero, alla sola condizione che l’abitazione non risulti locata;

4.    l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia (Aler);

5.    agli alloggi coniugali assegnati in caso di separazione o divorzio, nel caso in cui il coniuge assegnante non abbia nel Comune di coniuge assegnatario l’abitazione principale;

6.    gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica abitazione principale per i soggetti stessi.

 

Sono da considerarsi pertinenze dell’abitazione principale, quelle:

1.    classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);

2.    direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza anagrafica e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

 

Tutti i versamenti relativi all’I.C.I. devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Inoltre, ai sensi del vigente Regolamento, non si fa luogo a versamento qualora l’importo annuo da versare risulti inferiore a euro 5,00 (CINQUE).

 

Si precisa inoltre che sono stati rideterminati i valori delle aree edificabili dall’anno 2007 e riconfermati per l’anno 2011 con deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 02/03/2011 come da  prospetto in seguito riportato.

Per qualsiasi informazione  l’Ufficio Tributi (tel. 030 926148 int.4) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30.

 

    Il Funzionario Incaricato del Tributo

                                                                             F.to  Rag. Chiara Mozzoni

 

 

 

TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI

 

ZONA

DESCRIZIONE DELL’AREA

VALORE MEDIO DELL’AREA

Zona A

Articolo 7 N.T.A. indice volumetrico 3mc/mq:

NUCLEI ESISTENTI

€ 30,00=

Zona B

Articolo 8 N.T.A. indice volumetrico 2,5mc/mq:

SEMINTENSIVA E COMMERCIALE

€ 40,00=

Zona C1

Articolo 9 N.T.A. indice volumetrico 1,5mc/mq:

ESTENSIVA

€ 40,00=

Zona C2

Articolo 10 N.T.A. indice volumetrico 0,75mc/mq:

TURISTICA

€ 20,00=

Zona C3

Articolo 11 N.T.A. indice volumetrico 0,50mc/mq:

RADA

€ 16,00=

Zona D1

Articolo 13 N.T.A. indice volumetrico 2,5mc/mq:

ARTIGIANALE

€ 30,00=

Zona D2

Articolo 15 N.T.A. indice volumetrico 2,0mc/mq:

RURALE

  10,00=

Zona D2-PIP

Ferromin

 

  30,00=