Imposta Comunale

Sugli Immobili Anno 2011

 

Il Funzionario Incaricato del Tributo

 

Visto l�art. 10 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni relativo ai versamenti dell�Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il Regolamento comunale per l�applicazione dell�I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2007;

Visto il D.L. n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla G.U. N. 124 DEL 28/05/2008;

 

 

 


Che il pagamento dell�Imposta Comunale sugli Immobili relativamente alla 1^ rata 2011 (acconto/saldo) deve essere effettuato

 entro il 16 giugno 2011

mentre il versamento relativo alla 2^ rata deve essere effettuato

entro il 16 dicembre 2011

L�importo deve essere corrisposto tassativamente mediante versamento da effettuarsi con Mod. F24 (Modello di pagamento unificato � Agenzia delle Entrate).

I dati di riferimento devono essere specificati nell�apposita sezione: ICI ed altri tributi locali con i seguenti codici:

          codice ente/codice comune           B100

          codici tributo:

3904    ICI � altri fabbricati           3906        ICI � interessi

3903    ICI � aree fabbricabili                3907        ICI � sanzioni

3901    ICI � abitazione principale

 

Si rammenta che l�aliquota I.C.I. per l�anno 2011 � stata confermata nella misura del SEI per mille, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/03/2011.

E� esclusa dall�Imposta Comunale sugli Immobili l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di  � 103,29.

          Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

 

Sono altres� considerate abitazioni principali e pertanto esenti dall�imposta:

1.    le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta: (figli e genitori), in base ai quanto previsto dell�Art. 6 del Regolamento Comunale vigente;

2.    le unit� immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet� indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3.    l�abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto, da un soggetto residente all�estero, alla sola condizione che l�abitazione non risulti locata;

4.    l�alloggio regolarmente assegnato dall�Azienda Lombarda per l�Edilizia Residenziale di Brescia (Aler);

5.    agli alloggi coniugali assegnati in caso di separazione o divorzio, nel caso in cui il coniuge assegnante non abbia nel Comune di coniuge assegnatario l�abitazione principale;

6.    gli alloggi non locati posseduti a titolo di propriet� o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l�unica abitazione principale per i soggetti stessi.

 

Sono da considerarsi pertinenze dell�abitazione principale, quelle:

1.    classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);

2.    direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell�imposta per l�abitazione principale di residenza anagrafica e, quindi, con l�esclusione delle pertinenze oggetto a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

 

Tutti i versamenti relativi all�I.C.I. devono essere effettuati con arrotondamento all�euro per difetto se la frazione � inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Inoltre, ai sensi del vigente Regolamento, non si fa luogo a versamento qualora l�importo annuo da versare risulti inferiore a euro 5,00 (CINQUE).

 

Si precisa inoltre che sono stati rideterminati i valori delle aree edificabili dall�anno 2007 e riconfermati per l�anno 2011 con deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 02/03/2011 come da  prospetto in seguito riportato.

Per qualsiasi informazione  l�Ufficio Tributi (tel. 030 926148 int.4) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: marted�, gioved� e venerd� dalle ore 09,30 alle ore 11,30.

 

    Il Funzionario Incaricato del Tributo

                                                                             F.to  Rag. Chiara Mozzoni

 

 

 

TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI

 

ZONA

DESCRIZIONE DELL�AREA

VALORE MEDIO DELL�AREA

Zona A

Articolo 7 N.T.A. indice volumetrico 3mc/mq:

NUCLEI ESISTENTI

� 30,00=

Zona B

Articolo 8 N.T.A. indice volumetrico 2,5mc/mq:

SEMINTENSIVA E COMMERCIALE

� 40,00=

Zona C1

Articolo 9 N.T.A. indice volumetrico 1,5mc/mq:

ESTENSIVA

� 40,00=

Zona C2

Articolo 10 N.T.A. indice volumetrico 0,75mc/mq:

TURISTICA

� 20,00=

Zona C3

Articolo 11 N.T.A. indice volumetrico 0,50mc/mq:

RADA

� 16,00=

Zona D1

Articolo 13 N.T.A. indice volumetrico 2,5mc/mq:

ARTIGIANALE

� 30,00=

Zona D2

Articolo 15 N.T.A. indice volumetrico 2,0mc/mq:

RURALE

  10,00=

Zona D2-PIP

Ferromin

 

  30,00=