LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie Locali;
2. L’ art. 172, comma 1, lett.e) del D.lgs.18 Agosto 2000, n.267 prevede che annualmente prima dell’approvazione L’ art. del bilancio di previsione, devono essere determinate con deliberazione le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali detrazioni da applicarsi nell’esercizio successivo;
3. L’ART.53, comma 16 della Legge 388/2000 prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
4. L’art. 27, comma 16 della legge 448/2001 prevede che lo stesso termine è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
5. Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.1 del 08/01/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata nella misura differenziata cosi distinta:
6. *Prima abitazione e relative pertinenze 5.0%. *Altri immobili 6.10%.
7. l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune per l’anno 2003, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e successive modificazioni;
8. Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n.504;
9. Visto l’art . 54 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall’art.6 del D.Lgs. 56/98;
10. Verificato il gettito del tributo dell’anno 2004 con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dai bollettini di versamento sul conto corrente postale in base all’introito della prima rata;
11. Dato atto che la contrazione della entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti;
12. Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire consentono di confermare l’aliquota per l’anno 2005 nelle misura cosi distinte:
PRIMA ABITAZIONE E ALIQUOTA 5,0%.
RELATIVE PERTINENZE
ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA 6.10%
DATO ATTO che, con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2004, vennero stabilite le detrazioni in vigore per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, differenziate in relazione alla tipologia catastale dell’immoble e in considerazione di particolari situazioni di carattere sociale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e in particolare l’art.42, comma 2, lett. f), in base al quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del T.U.O.E.L approvato con decreto legislativo 267/200;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
D E L I B E R A
1. – Di determinare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo Comune nella misura cosi differenziata:
PRIMA ABITAZIONE E ALIQUOTA 5.0%.
RELATIVE PERTINENZE
ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA 6.10%.
2. – di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni di imposta, nonché per ogni altro aspetto connesso all’applicazione dell’imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolare nel D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, nonché quelle ulteriori previste con Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta ;
3. di confermare per l’anno 2005, le detrazioni in vigore per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, differenziate in relazione alla tipologia catastale dell’immobile e in considerazione di particolari situazioni di carattere sociale nella misura di seguito riportata, in conformità a quanto previsto dall’art.8, comma 3 del D.Lgs 504/92, come modificato con D.L.50/97, convertito in L.122/97:
- A1 : SIGNORILE
- A8 : VILLE
- A9: PALAZZI DETRAZIONE BASE DI £. 200.000 PARI A
- A7. VILLINI €URO 103,00
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- A2 : CIVILE
- A3 : ECONOMICO MAGGIOR DETRAZIONE €.15,80 TOTALE €.118,80
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- A4 : POPOLARE
- A5 ULTRAPOPOLARE MAGGIORE DETRAZIONE € 26,00 TOTALE €.129,00
- A6 RURALE
PER I PENSIONATI CON REDDITO SUPERIORE ALLA PENSIONE MINIMA INPS
DETRAZIONE €.155,00
PER I PENSIONATI CON REDDITO NON SUPERIORE ALLA PENSIONE
DETRAZIONE €.207,00
– Di stimare, in base alle proiezioni ricavate dai versamenti sul conto corrente postale- relativi agli introiti incassati nella prima rata 2004, il gettito complessivo dell’imposta in €. 254.860,00 da iscrivere all’apposito capitolo d’entrata del bilancio 2005.