LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che:
1.        151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie Locali;
2.        L’ art. 172, comma 1, lett.e) del D.lgs.18 Agosto 2000, n.267 prevede che annualmente prima dell’approvazione L’ art. del bilancio di previsione, devono essere determinate con deliberazione le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali detrazioni da applicarsi nell’esercizio successivo;
3.        L’ART.53, comma  16 della Legge 388/2000 prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
4.        L’art. 27, comma 16 della legge 448/2001 prevede che lo stesso termine è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
5.        Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.1 del 08/01/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata nella misura differenziata cosi distinta:
6.        *Prima abitazione e relative pertinenze 5.0%.              *Altri immobili   6.10%.
7.        l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune per l’anno 2003, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e successive modificazioni;
8.        Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n.504;
9.        Visto l’art . 54 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall’art.6 del D.Lgs. 56/98;
10.     Verificato il gettito del tributo dell’anno 2004 con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dai bollettini di versamento sul conto corrente postale in  base all’introito della prima rata;
11.     Dato atto che la contrazione della entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti;
12.     Constatato che le  esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire consentono di confermare l’aliquota per l’anno 2005 nelle misura cosi distinte:
 
PRIMA ABITAZIONE E                                                 ALIQUOTA  5,0%.
RELATIVE PERTINENZE
 
ALTRI IMMOBILI                                                         ALIQUOTA  6.10%
 
DATO ATTO che, con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale  n. 1 del 08/01/2004, vennero stabilite  le detrazioni in vigore per le unità immobiliari  adibite ad abitazione principale, differenziate in relazione alla tipologia catastale dell’immoble  e in considerazione di particolari situazioni di carattere sociale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e in particolare l’art.42, comma 2, lett. f), in base al quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del T.U.O.E.L approvato con decreto legislativo 267/200;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
 
 
                                                                   D  E  L I  B  E  R  A
 
 
1.      – Di determinare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo Comune nella misura cosi differenziata:
 
PRIMA ABITAZIONE E                                       ALIQUOTA 5.0%.
RELATIVE PERTINENZE
 
ALTRI IMMOBILI                                             ALIQUOTA 6.10%.
 
 
2.      – di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni di imposta, nonché per ogni altro aspetto connesso all’applicazione dell’imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolare nel D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, nonché quelle ulteriori previste con Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta ;
3.      di confermare per l’anno 2005, le detrazioni in vigore per le unità immobiliari  adibite ad abitazione principale, differenziate in relazione alla tipologia catastale dell’immobile  e in considerazione di particolari situazioni di carattere sociale  nella misura di seguito riportata, in conformità  a quanto previsto dall’art.8, comma 3 del D.Lgs 504/92, come modificato con D.L.50/97, convertito in L.122/97:
- A1 :         SIGNORILE
- A8 :        VILLE
- A9:        PALAZZI                                   DETRAZIONE BASE DI £.  200.000 PARI A
- A7.         VILLINI                                €URO 103,00
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- A2 :        CIVILE
- A3 :        ECONOMICO                              MAGGIOR DETRAZIONE  €.15,80  TOTALE €.118,80
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- A4 :        POPOLARE
- A5         ULTRAPOPOLARE                     MAGGIORE DETRAZIONE  € 26,00 TOTALE €.129,00
- A6         RURALE 
 
        PER I PENSIONATI CON REDDITO SUPERIORE ALLA PENSIONE MINIMA INPS
                                                                                                                                              DETRAZIONE €.155,00
        PER I PENSIONATI  CON REDDITO NON SUPERIORE ALLA PENSIONE
                                                                                                                                                            DETRAZIONE  €.207,00
 
– Di stimare, in base alle proiezioni ricavate dai versamenti sul conto corrente postale- relativi agli introiti incassati nella prima rata 2004, il gettito complessivo dell’imposta in €. 254.860,00 da iscrivere all’apposito capitolo d’entrata del bilancio 2005.