Comune di Barghe

Delibera C.C .n. 12 del 27.03.2008

OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 1130.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata l’aliquota ICI per l’anno 2007 nella misura unica del 6 per mille;

Atteso che:

  1. • L’art.1 comma 156 della legge finanziaria 2007, modificando l’art.6 del decreto legislativo n.504/92, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;
  2. • L’aliquota ICI deve essere deliberata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione dell’anno considerato in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille mentre, entro tali limiti, può essere diversificata con riferimento ai singoli immobili, diversi dall’abitazione principale, posseduti;
  3. • La deliberazione deve essere adottata annualmente in quanto non è prevista la proroga automatica dell’aliquota fissata per l’anno precedente, essendo stabilito che in caso di mancata adozione troverà applicazione l’aliquota minima del 4 per mille;

Visto l’art.1, comma 5 della legge n.244 del 24.12.2007, legge finanziaria 2008 che aggiungendo un nuovo comma, 2 bis all’art.5 del d.lgs n. 504/1992, introduce un’ulteriore detrazione in materia di ICi per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Dato atto che con la normativa suddetta si prevede che, in aggiunta all’Ici dovuta per l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI del fabbricato stesso;

Preso atto che questa ulteriore detrazione è concessa:

  1. • entro il limite massimo di € 200,
  2. • fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
  3. • rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale;
  4. • in caso di più soggetti aventi diritto, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  5. • sono esclusi dalla detrazione le case di categoria catastale A1, A8 e A9 ;

Accertate le entrate realizzate nell’anno 2007 e fatte le debite proiezioni e stime del gettito che si prevede di introitare durante il corrente anno tenuto anche conto dell’attività di accertamento ancora in corso;

Visto l’art.58 del D.lgvo n.446/97, con il quale sono state introdotte delle modifiche alla disciplina dell’ ICI;

Visto, altresì, l’art.1, c.5 della legge n.449/97;

Visto il regolamento comunale I.C.I. approvato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell’art.49, c.1 del D.lgvo n.267/2000;

Visto l’art. 37, comma 55 della legge n.248/2006 di conversione del D.L. n.223/2006 riguardante le modifiche apportate alle modalità di pagamento dell’ Ici;

Sentiti gli interventi e concluso il dibattito;

Con voti Favorevoli Unanimi, espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1.-di determinare nella misura unica del 6 per mille, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) da applicarsi con decorrenza 1.01.2008;

2.-di stabilire che:

  1. • la misura degli interessi da applicare sarà pari al tasso di interesse legale;
  2. • non sono ammesse compensazioni tra le somme a credito dei contribuenti con quelle a debito dovute per i tributi locali,

3.-di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale è di € 103,29 che andrà ad aggiungersi alla detrazione introdotta con la legge finanziaria n.244/2007;

4.-di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito Internet del Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come da circolare 1.03.2003, n.3.