Estratto della deliberazione
adottata dal Comune di Artogne (Bs)
in materia di aliquote I.C.I.
e relative detrazioni per l’anno di imposta 2010
(deliberazione C.C. n. 2 del 04/02/2010
esecutiva il 17/04/2010)
Oggetto : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L’ANNO 2010
.... omissis ....
IL CONSIGLIO COMUNALE
.... omissis ....
- d e l i b e r a -
1) di confermare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l’anno 2010, nelle misure sotto riportate:
- aliquota del 4 per mille per abitazione principale non esente;
- aliquota ordinaria del 5,5 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili;
- detrazione d'imposta per abitazione principale non esente € 180,00=
2) di specificare che il trattamento di assimilazione e/o equiparazione all’abitazione principale nel Comune di Artogne è riservato alle seguenti fattispecie :
- alle pertinenze dell’abitazione principale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai :
a) parenti di primo grado in linea retta : figli e genitori;
b) parenti di secondo grado in linea collaterale : limitatamente a fratelli e sorelle;
a condizione che da questi sia utilizzata come abitazione principale e che per gli stessi costituisca residenza anagrafica.
3) di dare atto che il presente provvedimento è fatto nel pieno rispetto del blocco delle tariffe tributarie imposto dal comma 7 dello articolo 1 del D.L. 93/2008, convertito dalla legge 126/08;
4) di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;
5) di disporre la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente ai sensi del comma 4° - art. 58 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni;
6) di inviare copia della presente al Ministero delle Finanze Direzione Centrale Fiscalità Locale.