Estratto della deliberazione

            adottata dal Comune di Artogne (Bs)

            in materia di aliquote I.C.I.

            e relative detrazioni per l’anno  di  imposta 2008

            (deliberazione  C.C. n.  7  del  27/03/2008

            esecutiva il 20/04/2008)

 

                               DELIBERAZIONE  C.C.  N.  7  DEL    27/03/2008

 

Oggetto :  I.C.I.  ANNO  2008 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE  E  DETRAZIONI.

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omissis

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IL  CONSIGLIO  COMUNALE

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omissis

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- d e l i b e r a -

 

1)      DI CONFERMARE per l’anno 2008 l’aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

 

2)      DI CONFERMARE quale aliquota ridotta I.C.I. per l’anno 2008 l’aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali e relative pertinenze;

 

3)      DI CONFERMARE per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze in € 180,00;

 

4)      DI CONFERMARE l’aliquota agevolata pari al 2,5 per mille per le Unità Immobiliari non abitative a servizio di fondo agricolo (stalle, fienili, depositi e simili), non esenti dall’imposta per mancanza dei requisiti di riconoscimento della ruralità, previa verifica della strumentalità all’attività agricola, come definita dall’articolo 2135 del Codice Civile, come indicato nell’art.16, comma 5/bis del Regolamento Comunale I.C.I.;

 

5)      DI DARE ATTO che, in base all’art. 1 comma 5 della L. 244/2007, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

6)       DI RIMETTERE copia della presente al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;

 

7)      DI DISPORRE la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente ai sensi del comma 4° - art.58 D.Lgs. 15/12/1997 n.446 e successive modificazioni;

 

8)      DI INVIARE copia della presente al Ministero delle Finanze Direzione Centrale Fiscalità Locale.”