DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 22/11/2004
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2005 E DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE.
LA GIUNTA COMUNALE
- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 28/12/2000 che riconfermava l’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 6 per mille e la detrazione per l’abitazione principale in lire 200.000, per l’anno 2001.
- RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario, assunto con i poteri della Giunta Comunale, n. 4 del 05/02/2002, con il quale è stata determinata l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2002 , nella misura del 6/mille e la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29.
- VISTA la delibera G.C. N. 57 DEL 18/11/2002 di determinazione aliquote ICI e detrazione abitazione principale per l’anno 2003;
- VISTA la delibera di G.C. n. 79 del 30/12/2002 di variazione aliquote ICI 2003 per aree fabbricabili, in rettifica parziale alla delibera di G.C. N. 57 DEL 18/11/2002;
- VISTA la delibera di G.C. N.90 dell’11/11/2003 all’oggetto: “imposta comunale sugli immobili (ICI)- - determinazione aliquote anno 2004 e detrazione per l’abitazione priincipale”
- CONSIDERATO che il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta dei tributi locali e dei servizi, è stabilito contestualmente al termine per la approvazione del bilancio di previsione, così come si evince dagli artt. 151, 1 c., e 172, 1c., lett. e) del D.Lgs 267/2000.
- RITENUTO di esentare i fabbricati, o porzione di essi, inagibili, inabitabili, vuoti e/o sotto-utilizzati per i quali viene avviato l’effettivo” inizio lavori” al fine di recuperare nuove unità immobiliari, residenziali e non, dal pagamento dell’I.C.I. per il periodo in cui sono in corso i lavori e fino all’abitabilità od agibilità, comunque non oltre i tre anni di validità dell’autorizzazione a costruire. Per beneficiare della presente esenzione è necessario richiedere il nuovo accatastamento. La richiesta per essere ammessi all’esenzione deve essere presentata unitamente alla denuncia di inizio lavori. Gli immobili interessati devono essere visionati dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. Per l’individuazione degli edifici che possono rientrare nella fattispecie fanno fede la planimetria allegata alla variante generale del PRG ed il già citato sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.
- RITENUTO sussistere le condizioni per diminuire aliquota ICI per la prima casa, e di procedere quindi come segue:
- prima casa 5,50/mille
- terreni agricoli 6,10/mille
- aree edificabili 7/mille(sino alla data di dichiarazione inizio lavori
- altri fabbricati 6/mille
- RITENUTO di applicare l’aliquota del 5,5% anche a chi cede il fabbricato a familiare entro il 2°, senza così poter usufruire della detrazione prevista per la prima casa .
- DATO ATTO che con tali aliquote il gettito dell’imposta per l’anno 2005 viene stimato prevedibilmente in € 240.000,00 come da prospetto predisposto dall’ufficio tributi allegato alla presente.
- RITENUTO di confermare in euro 103,29 (lire 200.000) la detrazione per l'abitazione principale.
- VISTA altresì la circolare 07.03.2001, n. 3/FL del Ministero delle Finanze, la quale prevede che alle pertinenze venga riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale.
- VISTO il parere di regolarità tecnico contabile rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1) Di determinare, per l'anno 2005 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili(ICI) nel seguente modo:
- prima casa 5,5/mille
- terreni agricoli 6,10/mille
- aree edificabili 7/mille (sino alla data di dichiarazione inizio lavori)
- altri fabbricati 6/mille
- Abitazione ceduta a familiare entro il secondo grado 5,5%(senza usufruire detrazione I^ casa).
2) di esentare I fabbricati o porzione di essi, inagibili,inabitabili,vuoti e/o sotto- utilizzati per i quali viene avviato l’effettivo “inizio lavori” al fine di recuperare nuove unita’ immobiliari, residenziali e non, al pagamento dell’I.C.I. per il periodo in cui sono in corso i lavori e fino all’abitabilità od agibilità, comunque per non oltre i tre anni di validita’ della autorizzazione a costruire. Per beneficiare dell’esenzione è necessario procedere come specificato in premessa.
3) Di dare atto che la minore entrata, derivante dalla suddetta esenzione, dalle proiezioni di calcolo effettuate non influirà sul gettito complessivo dell’imposta.
4) Di confermare in euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale.
5) Di dare atto che alle pertinenze viene riservato lo stesso trattamento fiscale previsto per l’abitazione principale.
6) Di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.
7) Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
8) Di rendere immediatamente esecutivo il presente ai sensi dell’art. 134, comma 4
D.Lgs 18/08/2000 n. 267.