DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 117            DEL      22/11/2004

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2005  E DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  prima casa                           5,50/mille

-  terreni agricoli                      6,10/mille

-  aree edificabili                      7/mille(sino alla data di dichiarazione inizio lavori

-  altri fabbricati                       6/mille

 

 

 

 

 

 

 

                                        D E L I B E R A  

   

 

 

1)           Di determinare, per l'anno 2005 le aliquote dell'imposta comunale sugli                immobili(ICI) nel seguente modo:

  

-  prima casa                         5,5/mille

-  terreni agricoli                    6,10/mille

-  aree edificabili                    7/mille (sino alla data di dichiarazione inizio                                                                 lavori)

-  altri fabbricati                     6/mille

 

           -  Abitazione ceduta a familiare entro il secondo grado  5,5%(senza              usufruire    detrazione I^    casa).

 

2)            di esentare I fabbricati o porzione di essi, inagibili,inabitabili,vuoti e/o sotto-       utilizzati per i       quali viene avviato l’effettivo “inizio lavori” al fine di       recuperare nuove unita’          immobiliari, residenziali e non, al pagamento       dell’I.C.I. per il periodo in cui sono         in corso i lavori e fino all’abitabilità od       agibilità, comunque per non oltre i  tre         anni di validita’ della autorizzazione a       costruire. Per beneficiare dell’esenzione è         necessario procedere come       specificato in premessa.

 

3)             Di dare atto che la minore entrata, derivante  dalla suddetta esenzione, dalle        proiezioni di         calcolo effettuate non influirà sul gettito complessivo       dell’imposta.

 

4)             Di confermare in euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale.

 

5)             Di dare atto che alle pertinenze viene riservato lo stesso trattamento fiscale        previsto per l’abitazione principale.

 

6)             Di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione delle imposte,        per gli adempimenti di competenza.

 

7)             Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sulla       Gazzetta Ufficiale.

 

      8)          Di rendere immediatamente esecutivo il presente ai sensi dell’art. 134, comma 4    

                   D.Lgs 18/08/2000 n. 267.