PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

ALIQUOTE ICI ANNO 2011

 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquote 2011

(per mille)

Ordinaria (tutti i fabbricati diversi dai casi sotto riportati)

6,75

Aree fabbricabili (1)

6,75

Terreni agricoli (purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure a vocazione edificatoria)

Esenti

Fabbricati rurali solo se aventi i requisiti di ruralità ai sensi D.L. n. 557/93 e successive modificazioni

Esenti

Abitazioni principali e relative pertinenze (2)(4)

Esenti

Abitazioni  (e relative pertinenze) di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizioni che le stesse non risultino locate (2) (4)

Esenti

Abitazioni (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che vengano utilizzate come abitazione principale (2) (3) (4)

Esenti

Alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, alla data del 1° gennaio 2011

8

Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazioni principali sulla base dei contratti-tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori

4

Immobili interessati da interventi edilizi previsti dall’art. 1, comma 5, Legge 449/97 

4

Abitazioni principali  categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (4)

4

 Detrazione per abitazione principale di  categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze  (4)

€ 116,20

Abitazioni principali degli italiani residenti all’estero e relative pertinenze (4)

4

Detrazione per abitazione principale degli italiani residenti all’estero e relative pertinenze  (4)

€ 116,20

 

(1)     Per informazioni sul valore venale delle aree fabbricabili contattare direttamente l’Ufficio Tributi oppure consultare il sito internet del Comune: www.comune.gussago.bs.it                                      

(2)Per l’abitazione: solo se di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. Per le pertinenze: solo se il fabbricato alle quali sono asservite è di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.

(3)Nel caso in cui tali abitazioni siano in comproprietà di coniugi o fratelli e siano concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta di uno di essi, si considerano equiparate ad abitazioni principali per quote di tutti i comproprietari. (art. 4 Regolamento di applicazione sull’ICI).

(4)Sono considerate pertinenze ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sull’ICI: il garage, il box, il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a 200 metri.

 

Si ricorda che dall’anno 1997 le rendite catastali urbane vanno aumentate del 5% (Legge 662/96 - Legge finanziaria 1997).

 

 

MOLTIPLICATORI RENDITE:

·          GRUPPO A (ESCLUSO CATEGORIA A/10), C (ESCLUSO CATEGORIA C1) = 100           

·          CATEGORIA C1 = 34

·          GRUPPO B = 140                

·          GRUPPO D, CATEGORIA A10 = 50                                           

·          GRUPPO E = ESENTE

 

 

I MESI DI POSSESSO VANNO CONSIDERATI INTERI QUALORA IL POSSESSO NEL CORSO DEL MESE SI  PROTRAGGA PER ALMENO 15 GIORNI.

 

 

- IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI: Riduzione dell’imposta del 50% purché non siano utilizzati e abbiano le caratteristiche di fatiscenza previste dall’art. 7 del regolamento comunale sull’ICI.

- FABBRICATI INTERESSATI DA INTERVENTO EDILIZIO (vedasi istruzioni ministeriali ICI):

Considerare il valore venale dell’area senza computare il valore del fabbricato (dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, dall’utilizzo o dall’accatastamento).

 

SCADENZE E MODALITA’ DI  PAGAMENTO

 

prima rata

dal 1° gennaio al 16 giugno 2011

 

50% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011 in base alle aliquote e detrazioni del 2010;

seconda rata

dal 1° al 16 dicembre 2011

saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011 in base alle aliquote e detrazioni del 2011;

unica soluzione

dal 1° gennaio al 16 giugno 2011

100% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011 in base  alle aliquote e detrazioni del 2011.

A mezzo:

  - CONTO CORRENTE POSTALE N. 80526494 INTESTATO A  COMUNE DI GUSSAGO – SERVIZIO TESORERIA – ICI                                                  

 

  - CODICE IBAN: IT36 D076 0111 2000 0008 0526 494

 

- MODELLO F24 DA PRESENTARE AGLI INTERMEDIARI ABILITATI

 

CODICI TRIBUTO MODELLO F24

CODICE CATASTALE COMUNE DI GUSSAGO

 

3901

ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE   (ove dovuta)

3903

ICI - AREE FABBRICABILI

 

3904

ICI - ALTRI FABBRICATI

 

E  2 7 1

 

3906

ICI – INTERESSI

 

3907

ICI – SANZIONI

VERSAMENTI:

IMPORTI MINIMI - Nel caso di versamento dovuto in acconto pari o inferiore a 5,00 euro l’importo va cumulato con  quanto dovuto a saldo e versato in unica soluzione. Non sono dovuti i versamenti annui pari o inferiori a euro 5,00. 

VERSAMENTO ARROTONDATO - Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento:

·         all’euro per difetto, se la frazione è inferiore  o pari a 49 centesimi;

·         all’euro per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi.

VERSAMENTI CONGIUNTI - Sono possibili versamenti congiunti di più contitolari a condizione che tale scelta venga comunicata al Comune (entro la data del versamento). Sono disponibili presso l’Ufficio Tributi comunale o sul sito internet del Comune gli appositi moduli.

 

 

 

TERMINI ADEMPIMENTI - ATTI DI SUCCESSIONE:

1.       i termini di versamento possono essere rinviati fino a dodici mesi dalla data del decesso. Tale opzione va annotata nelle denunce di variazione ICI del deceduto e degli eredi se presentate

2.        gli eredi  e i legatari non devono presentare la dichiarazione ICI per gli immobili inclusi nella successione in quanto l’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia al Comune dove sono ubicati gli immobili   (art. 15 – c. 2 della Legge n. 383 del 18/10/2001 in vigore dal 25/10/2001).

 

 

SCADENZA E MODALITA’ PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI PER L’ANNO 2010

 

Ø                  ATTENZIONE! E’ STATO SOPPRESSO L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI QUANDO LE VARIAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL’IMPOSTA DERIVANO DA ATTI PER I QUALI SONO APPLICABILI LE PROCEDURE TELEMATICHE (c.d. MUI).

INOLTRE NON SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SE L’IMMOBILE HA PERSO O ACQUISTATO DURANTE L’ANNO 2010 IL DIRITTO ALL’ESENZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI SENSI DELL’ART. 1 D.L. N° 93/08.

PER ALTRI CASI O ULTERIORI CHIARIMENTI SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI ALLEGATE AL MODELLO DI DICHIARAZIONE ICI.

Ø                  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE  PER  L’ANNO  2010:  VEDI SCADENZA  PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERCEPITI NEL 2010 (DICHIARAZIONE 2011)

 

Per ulteriori informazioni:

Ø        contattare l’ufficio tributi: n. tel. 0302522919; fax 0302520911; e-mail ufftributi@gussago.com

Ø        rivolgersi allo  sportello dell’ufficio tributi nei  seguenti giorni ed orari:

LUNEDI’

dalle ore

09.00

alle ore

13.00

e dalle ore

15.30

alle ore

17.30

MARTEDI’

dalle ore

09.00

alle ore

12.00

-

-

-

-

MERCOLEDI’

dalle ore

09.00

alle ore

13.00

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-

GIOVEDI’

dalle ore

09.00

alle ore

12.00

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VENERDI’

dalle ore

09.00

alle ore

13.00

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Ø        consultare il sito internet del Comune: www.comune.gussago.bs.it