DESCRIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI |
Aliquote 2006 (per mille) |
Ordinaria (tutti i fabbricati diversi dai casi sotto riportati) |
6,75 |
Aree fabbricabili (1) |
6,75 |
Fabbricati rurali che hanno perso il requisito di ruralità ai sensi del D. L. n. 557/93 |
Soggetti dal 01/01/2002 (vedi destinazione immobile) |
Terreni agricoli (purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure a vocazione edificatoria) |
Esenti |
Abitazione principale |
4 |
Abitazioni di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizioni che le stesse non risultino locate (2) |
4 |
Abitazioni concesse in uso gratuito(come abitazioni principali) a figli o genitori del proprietario (3) (4) |
4 |
Pertinenze delle abitazioni principali (5) |
4 |
Alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, alla data del 1° gennaio 2005 |
8 |
Immobili interessati da interventi edilizi previsti dall’art. 1 – comma 5 – della legge 449/97 |
4 |
Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori |
4 |
Detrazione per abitazione principale (unica per tutti) |
EURO 116,20 |
Ulteriori detrazioni per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale |
Non previste(1) |
(1) Per informazione sul valore venale delle aree fabbricabili contattare direttamente l’Ufficio Tributi Comunale.
(2) Su tali abitazioni spetta la detrazione di euro 116,20 purché le stesse non risultino locate.
(3) Su tali abitazioni spetta la detrazione di euro 116,20.
(4)Nel caso in cui tali abitazioni siano in comproprietà di coniugi o fratelli e siano concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta di uno di essi, si considerano abitazione principali le quote di tutti i comproprietari. (art. 4 Regolamento di applicazione sull’ICI).
(5) Sono considerate pertinenze ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sull’ICI,: il garage, il box, il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a 200 metri. Si precisa che è possibile detrarre, dall’imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.