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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2011
NOTA INFORMATIVA PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

 

Si comunica che ai fini del pagamento dell’ICI per l’anno 2011 risultano applicabili le seguenti aliquote e detrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, del 28/02/2008, e confermate per l’anno 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, del 18/04/2011, di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2011 e del bilancio Pluriennale 2011/2013.

 

 

ALIQUOTE:

a)

Immobili destinati ad uso abitativo e adibiti ad abitazione principale, con relative pertinenze (1):

5 0/00

b)

Immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti, entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica(1):

 

5 0/00

c)

Immobili destinati ad uso abitativo ma non adibiti ad abitazione principale, con relative pertinenze;

6,5 0/00

d)

Singole unità immobiliari con relative pertinenze – già adibite ad abitazione principale - possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

5 0/00

e)

Aree fabbricabili;

7 0/00

f)

Immobili di categoria D con relative pertinenze;

7 0/00

g)

Tutti gli altri Immobili con le relative pertinenze;

6,5 0/00

Nota: (1) - per effetto del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008) risultano soggetti al pagamento gli immobili di cat. catastale A/1, A/8 e A/9.

DETRAZIONI:

Sono operanti le seguenti detrazioni, agevolazioni ed esenzioni:

a) Detrazione per l’abitazione principale = € 103,29;

b) È’ considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 4 bis regolamento);

c) Riduzione pari al 100% dell’imposta I.C.I. per il soggetto passivo il cui nucleo famigliare sia composto da almeno un soggetto con invalidità psicomotoria certificata al 100% con diritto di accompagnamento (deliberazione del CC n. 13 del 28/02/2004).

 

Il decreto - legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalle legge 24 luglio 2008, n. 126 ha introdotto l’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, con esclusione di tutti gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

 

L’esenzione interessa le abitazioni principali, e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Si precisa (v. art. 7, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta approvato con delib. del Consiglio Comunale n. 2, del 28 febbraio 2008) che:

 

-     sono assimilate alle abitazioni principali, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica.

-     si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

-     l’assimilazione si applica anche alle pertinenze, secondo la disciplina dettata dall’art. 6 del Regolamento Comunale.

E’ inoltre prevista la Riduzione, pari al 100% dell’imposta I.C.I., per il soggetto passivo il cui nucleo famigliare sia composto da almeno un soggetto con invalidità psicomotoria certificata al 100% con diritto di accompagnamento (deliberazione del C.C. n. 13 del 28/02/2004). Il diritto alla riduzione deve essere certificato dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

 

Con deliberazione del Consiglio Commissariale n. 2, del 11 marzo 2009, sono stati determinati i valori venali delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili. I valori sono stati aggiornati per l’anno 2011 con deliberazione della Giunta Comunale n. 24, del 24 febbraio 2011, e consultabili sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.capriolo.org/.

 

SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

 

In applicazione dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 504/92, i soggetti passivi devono effettuare il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta  alle seguenti scadenze:

 

prospetto scadenze

Acconto

Saldo

Unica Soluzione

16 giugno 2011

16 dicembre 2011

16 giugno 2011

 

MODALITA’ PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

 

1. VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE: i versamenti dell’imposta comunale sugli immobili possono essere effettuati tramite il conto corrente postale di seguito indicato:

COMUNE DI CAPRIOLO ICI - SERVIZIO TESORERIA - C/C N. 15719255

I bollettini per i versamenti saranno recapitati regolarmente a tutti i contribuenti che hanno effettuato versamenti nell’anno d’imposta 2009.

 

2. VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F. 24: L’art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, prevede che «L’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (quindi con il Mod. 730 ed il Modello Unico) e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cioè  utilizzando il Mod. F.24).

 

AVVERTENZA PER IL PAGAMENTO

 

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (vedi art. 1, comma 166, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi del Comune: tel. 030/7464251 – 030/7464233 – 03/7464228 -  e_mail: tributi @capriolo.org. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

 

Lunedì      9.00 - 12,30   16.00 – 17.00

Mercoledì 9.00 - 12,30

Giovedì                         16.00 – 17.00

Venerdì     9.00 - 12,30

 

Anche per l’anno 2011 ai contribuenti (quelli con posizione tributaria definita/accertata dall’ufficio tributi) saranno inviati a titolo sperimentale i bollettini con gli importi precompilati unitamente al riepilogo della situazione immobiliare (estratto conto immobiliare). Tale servizio sarà ulteriormente esteso a tutti i contribuenti.

 

 

Capriolo, 21 aprile 2011

 

distintamente

IL RESPONSABILE DELL’AREA

ENTRATE E PATRIMONIO

(dott. avv. Luigi Reccagni)