PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008 (VEDI NOTA INFORMATIVA A FONDO PAGINA).

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 28.02.2008

 

OGGETTO:   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2008.

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

VISTO l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha rivalutato del 5 % le rendite catastali urbane ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo;

 

VISTO che dall’anno 1997 la detrazione minima per l’abitazione principale è stata elevata ad euro 103,29 (pari a Lire 200.000), ai sensi dell’art. 8, del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dall’art. 3 comma 55, della sopra citata Legge 662/96;

 

VISTO l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1192, n. 504, con il quale si stabilisce che l’aliquota, deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 662/96, i Comuni possono, agli effetti della determinazione dell'aliquota ridotta, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I;

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che la competenza a deliberare le aliquote ICI è del Consiglio Comunale;

 

RICHIAMATO l’art. 54, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita: «Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 in G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, S.O. n. 162/L);

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per l’anno 2002), il quale stabilisce che: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

 

VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 (in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2007) che dispone la “Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2008”, al 31 marzo 2008;

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003, n. 3/DPF, che fissa nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni;

 

DATO ATTO che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dalla Responsabile dei Servizi Finanziari in data 13 febbraio 2008, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

UDITI i seguenti interventi che si evincono dalla registrazione fonica e che qui si riassumono:

 

Omissis…………..

 

DELIBERA

 

1) Di stabilire per l’anno 2008, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le aliquote indicate nella seguente tabella:

 

Tabella Riepilogativa delle Aliquote

 

Descrizione

Aliq. 0/00

a)

Immobili destinati ad uso abitativo e adibiti ad abitazione principale, con relative pertinenze:

5,0

b)

Immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti, entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica:

5,0

c)

Immobili destinati ad uso abitativo ma non adibiti ad abitazione principale, con relative pertinenze:

6,5

d)

Singole unità immobiliari con relative pertinenze – già adibite ad abitazione principale - possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate:

5,0

e)

Aree fabbricabili:

7,0

f)

Immobili di categoria D con relative pertinenze:

7,0

g)

Tutti gli altri Immobili con le relative pertinenze:

6,5

 

2)   Di confermare per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di €. 103,29.

 

3)   Di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale si applica esclusivamente alle fattispecie descritte sotto le lettere a) e d) della Tabella Riepilogativa delle Aliquote sopra riportata.

 

4)   Di disporre la trasmissione della presente delibera, tramite posta elettronica, all’indirizzo dpf.federalismofiscale@finanze.it, in applicazione della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 3/DPF del 16 aprile 2003.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2009
NOTA INFORMATIVA PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

 

Si comunica che ai fini del pagamento dell’ICI per l’anno 2009 risultano applicabili le seguenti aliquote e detrazioni (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, del 28/02/2008, e prorogate per l’anno 2009, per effetto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - delibera Consiglio Commissariale n. 6, del 19/03/2009).

 

 

Tabella Riepilogativa delle Aliquote

 

Descrizione

Aliq. 0/00

a)

Immobili destinati ad uso abitativo e adibiti ad abitazione principale, con relative pertinenze:

5,0

b)

Immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti, entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica:

5,0

c)

Immobili destinati ad uso abitativo ma non adibiti ad abitazione principale, con relative pertinenze:

6,5

d)

Singole unità immobiliari con relative pertinenze – già adibite ad abitazione principale - possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate:

5,0

e)

Aree fabbricabili:

7,0

f)

Immobili di categoria D con relative pertinenze:

7,0

g)

Tutti gli altri Immobili con le relative pertinenze:

6,5

La Detrazione per l’abitazione principale è stabilita in misura paria a €. 103,29.

 

Il decreto - legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalle legge 24 luglio 2008, n. 126 ha introdotto l’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, con esclusione di tutti gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

L’esenzione interessa le abitazioni principali, e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto.

Si precisa (v. art. 7, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta approvato con delib. del Consiglio Comunale n. 2, del 28 febbraio 2008) che:

-     sono assimilate alle abitazioni principali, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica.

-     si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

-     l’assimilazione si applica anche alle pertinenze, secondo la disciplina dettata dall’art. 6 del Regolamento Comunale.

 

Per poter usufruire dell’esenzione d’imposta derivante dall’assimilazione all’abitazione principale è indispensabile inoltrare al Comune - entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, a pena di decadenza – direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposita comunicazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi sotto la propria responsabilità il possesso di ogni singolo requisito, oltre all’identificativo degli immobili assimilati all’abitazione principale e relative pertinenze (ved. art. 7, del Regolamento comunale in materia di ICI).

E’ inoltre prevista la Riduzione, pari al 100% dell’imposta I.C.I., per il soggetto passivo il cui nucleo famigliare sia composto da almeno un soggetto con invalidità psicomotoria certificata al 100% con diritto di accompagnamento (deliberazione del C.C. n. 13 del 28/02/2004). Il diritto alla riduzione deve essere certificato dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Con deliberazione del Consiglio Commissariale n. 2, del 11 marzo 2009, sono stati determinati i valori venali delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili. I valori sono consultabili sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.capriolo.org/.

SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

 

In applicazione dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. 504/92, i soggetti passivi devono effettuare il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta  alle seguenti scadenze:

 

prospetto scadenze

Acconto

Saldo

Unica Soluzione

16 giugno 2009

16 dicembre 2009

16 giugno 2009

 

 

 

MODALITA’ PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

 

 

1. VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE: i versamenti dell’imposta comunale sugli immobili possono essere effettuati tramite il conto corrente postale di seguito indicato:

 

COMUNE DI CAPRIOLO ICI - SERVIZIO TESORERIA - C/C N. 15719255

 

I bollettini per i versamenti saranno recapitati regolarmente a tutti i contribuenti che hanno effettuato versamenti nell’anno d’imposta 2008.

 

2. VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F. 24: L’art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, prevede che «L’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (quindi con il Mod. 730 ed il Modello Unico) e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cioè  utilizzando il Mod. F.24).

 

AVVERTENZA PER IL PAGAMENTO

 

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (vedi art. 1, comma 166, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi del Comune: tel. 030/7464251 – 030/7464233 – 03/7464228 -  e_mail: tributi @capriolo.org. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

 

Lunedì      9.00 - 12,30   16.00 – 17.00

Mercoledì 9.00 - 12,30

Giovedì                         16.00 – 17.00

Venerdì     9.00 - 12,30

 

 

Anche per l’anno 2009 ai contribuenti (quelli con posizione tributaria definita/accertata dall’ufficio tributi) saranno inviati a titolo sperimentale i bollettini con gli importi precompilati unitamente al riepilogo della situazione immobiliare (estratto conto immobiliare). Tale servizio sarà ulteriormente esteso a tutti i contribuenti.

 

Capriolo, 19 marzo 2009

 

distintamente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Luigi Reccagni)