PER L´ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2010
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 04DEL 22/03/2011
OGGETTO: I.C.I. – Determinazione aliquota e detrazione - anno 2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco e l’intervento del consigliere Mattioli Sergio
Visto l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che dispone: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Visto l’art. 172 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone: al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: (….) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 Titolo I, Capo I, nel testo attualmente vigente, con il quale è stata istituita e disciplinata l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- Visto l’articolo 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che, modificando l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo n. 504/1992, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- Visto l’art. 77-bis comma 30 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito dalla Legge 06 Agosto 2008 n. 133 che dispone: Resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1 comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 24/04/2010 che ha determinato le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno 2010, nelle seguenti misure:
- aliquota del 5,25 per mille per l’abitazione principale, per i casi non esentati (A/1, A/8 e A/9);
- aliquota del 6 per mille per fabbricati non costituenti l’abitazione principale e per le aree fabbricabili;
- detrazione 103.29
- Ritenuto opportuno, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, sulla base delle valutazioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione esercizio 2011, di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili attualmente vigenti;
- Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale Dr. Paolo Scelli, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- Con Voti favorevoli 12, Astenuti e contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno 2011, nelle seguenti misure:
- aliquota del 5,25 per mille per l’abitazione principale, per i casi non esentati (A/1, A/8 e A/9);
- aliquota del 6 per mille per fabbricati non costituenti l’abitazione principale e per le aree fabbricabili;
- detrazione 103.29
2) Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2011, in conformità a quanto dispone l’art. 172 lett. e) del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
3) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote e della detrazione d’imposta di cui al punto 1) sono state considerate le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’articolo 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2003