ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 83 DEL 21.12.2010 ADOTTATA DAL COMUNE DI RONCADELLE (PROV. BS) IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2011 AVENTE PER OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI ANNO 2011: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Omissis

D E L I B E R A

 

1) di confermare, per l'anno 2011, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, già in vigore nell'anno 2010, per le abitazioni principali nella misura del 5,0 (cinquevirgolazero) per mille e di confermare, nella misura del 5,8 (cinquevirgolaotto) per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie imponibili (escluse le abitazioni principali come sopra detto) come si ricava dall'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 140,00, in ragione d'anno, così disposta dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996;

 

3) di prevedere e determinare, per l'anno 2011, una detrazione di 52,00 Euro per le abitazioni concesse in locazione ai sensi della Legge n. 431/1998 e la cui rendita catastale superi 387,34 Euro (Lire 749.995);

 

4) di considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

Omissis

                                                                                                                                                             

 

ALLEGATO “A”

COMUNE DI RONCADELLE     I. C. I.   anno 2011[1]

 

ALIQUOTA  ORDINARIA=   5,80 ‰

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE= per le situazioni non rientranti  nell’esenzione ICI di cui al DL n. 93 del 27/05/2008 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 = 5,00 ‰

 

DETRAZIONE  PER ABITAZIONE  PRINCIPALE  -  per le situazioni non rientranti  nell’esenzione ICI di cui al D. L. n. 93 del 27/05/2008, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 =  Euro 140,00.

 

               

DETRAZIONE PER IL REGIME DI AFFITTI CONVENZIONATI AI SENSI L. 431/98

 

Ai sensi della Legge 431/98, è concessa una detrazione di Euro 52,00 per i proprietari che concedono in affitto convenzionato, ai sensi della predetta legge, le abitazioni con rendita catastale superiore a Euro 387,34  (pari a Lire 749.995).

Per usufruire della detrazione, i proprietari devono presentarsi all’Ufficio Tributi con la copia del contratto d’affitto registrato e con la dichiarazione I.C.I. relativa all’immobile in oggetto.

 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.



[1] Il divieto di modifica in aumento di tributi ed aliquote di tributi è sancito, per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente allo scadere del triennio, dall’art. 77 bis, comma 30 del D. L. n. 112 del 25/06/2008 come convertito in Legge n. 133/2008.