ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 30.01.2008 DIVENUTA ESECUTIVA IL 16.01.2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI RONCADELLE (PROV. BS) AVENTE PER OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. ANNO 2008 DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

 

Omissis

 

D E L I B E R A

 

 

 

1) di confermare, per l'anno 2008, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, già in vigore nell'anno 2007, per le abitazioni principali nella misura del 5,0 (cinquevirgolazero) per mille e di confermare, nella misura del 5,8 (cinquevirgolaotto) per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie imponibili (escluse le abitazioni principali come sopra detto);

 

2) di determinare in euro 140,00 la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, così disposta dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996;

 

3) di prevedere e determinare, per l'anno 2008, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di legge, di 62,00 Euro per gli immobili da cat. A/2 ad A/6 la cui rendita catastale non superi 439,00 Euro (Lire 850.023) per i  proprietari dell'abitazione principale con i requisiti di cui all'allegata Tabella "A", ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996, così come modificata dal D.L. 11.03.1997, n.50, convertito in Legge n. 122 del 09.05.1997;

 

4) di prevedere e determinare, per l'anno 2008, una detrazione di 52,00 Euro per le abitazioni concesse in locazione ai sensi della Legge n. 431/1998 e la cui rendita catastale superi 387,34 Euro (Lire 749.995);

 

5) di considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

 

Omissis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.A

COMUNE DI RONCADELLE     [CDR1] [CDR2] I. C. I.   anno 2008

 

ALIQUOTA  ORDINARIA     =   5,80 ‰

 

ALIQUOTA  PER  ABITAZIONE PRINCIPALE   (e pertinenze) =     5,00 ‰

 

DETRAZIONE  ABITAZIONE  PRINCIPALE =  Euro 140,00;

 

 

Ai proprietari della prima abitazione aventi tutti i requisiti sottoindicati, verrà riconosciuta una ulteriore detrazione di  Euro 62,00 oltre a quella prevista dalla legge.

 

REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’ ULTERIORE DETRAZIONE:

 

1) Possessori di abitazione con categoria da  A/2  ad  A/6  e una rendita non superiore a Euro 439,00  (pari a Lire 850.023)

 

2) Reddito:

                Il reddito da considerare è quello del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute Irpef, ridotto del 50% del mutuo casa di abitazione, nonché gli oneri documentati sostenuti per l’assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidità superiore al 60%.

                Il reddito massimo di riferimento è riportato nella tabella seguente ed è confrontato con il reddito definito “minimo vitale”.

Componenti nucleo familiare

REDDITO  MASSIMO Euro

 

Una  persona

                                     7.512,23

Due  persone

                               12.487,45

Tre  persone

                             17.338,34

Quattro  persone

                              19.153,64

Cinque  persone

                                   22.283,94

Sei  persone

                                   25.225,37

Sette  persone e oltre

                                   28.229,57

Nel calcolo del reddito non vanno considerati:

gli arretrati di retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidità civile.

 

Sono esclusi dalle agevolazioni:

                i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i titolari di rendite finanziarie superiori a Euro 1.032,92 (pari a Lire 2.000.012) all’anno, i proprietari di altri beni immobili.

 

Documenti richiesti:

a) Modulo di richiesta del contributo (da ritirare in Comune) compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, da consegnare entro il 31 luglio 2008. Tale modulo è valido per l’autocertificazione anagrafica;

e da presentare in fotocopia:

b)  Il libretto della pensione

c)  Gli eventuali modelli 730 - Unico – Cud  relativi all’ultima dichiarazione dei redditi

d) la documentazione relativa al mutuo della casa.

e)  Copie dei versamenti Ici.

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.

DETRAZIONE PER IL REGIME DI AFFITTI CONVENZIONATI AI SENSI L. 431/98

 

Ai sensi della Legge 431/98, è concessa una detrazione di Euro 52,00 per i proprietari che concedono in affitto convenzionato, ai sensi della predetta legge, le abitazioni con rendita catastale superiore a Euro 387,34  (pari a Lire 749.995).

Per usufruire della detrazione, i proprietari devono presentarsi all’Ufficio Tributi con la copia del contratto d’affitto registrato e con la dichiarazione I.C.I. relativa all’immobile in oggetto.