ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 11 DEL 07.02.2007 ADOTTATA DAL COMUNE DI RONCADELLE (PROV. BS) IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2007 AVENTE PER OGGETTO: ICI ANNO 2007: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.
Omissis
D E L I B E R A
1) di confermare, per l'anno 2007, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, già in vigore nell'anno 2006, per le abitazioni principali nella misura del 5,0 (cinquevirgolazero) per mille e di confermare, nella misura del 5,8 (cinquevirgolaotto) per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie imponibili (escluse le abitazioni principali come sopra detto);
- determinare, per l'anno 2007, in 125,00 Euro la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, in ottemperanza all'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996, prendendo atto che la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2007 prevedeva una detrazione inferiore;
- prevedere e determinare, per l'anno 2007, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di legge, di 62,00 Euro per gli immobili da cat. A/2 ad A/6 la cui rendita catastale non superi 439,00 Euro (Lire 850.023) per i proprietari dell'abitazione principale con i requisiti di cui all'allegata Tabella "A", ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996, così come modificata dal D.L. 11.03.1997, n.50, convertito in Legge n. 122 del 09.05.1997;
- prevedere e determinare, per l'anno 2007, una detrazione di 52,00 Euro per le abitazioni concesse in locazione ai sensi della Legge n. 431/1998 e la cui rendita catastale superi 387,34 Euro (Lire 749.995);
- considerare, per l'anno 2007, abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
Omissis
COMUNE DI RONCADELLE I. C. I. anno 2007
ALIQUOTA ORDINARIA = 5,80 ‰
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze) = 5,00 ‰
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE = Euro 125,00;
Ai proprietari della prima abitazione aventi tutti i requisiti sottoindicati, verrà riconosciuta una ulteriore detrazione di Euro 62,00 oltre a quella prevista dalla legge.
REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’ ULTERIORE DETRAZIONE:
1) Possessori di abitazione con categoria da A/2 ad A/6 e una rendita non superiore a Euro 439,00 (pari a Lire 850.023)
2) Reddito:
Il reddito da considerare è quello del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute Irpef, ridotto del 50% del mutuo casa di abitazione, nonché gli oneri documentati sostenuti per l’assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidità superiore al 60%.
Il reddito massimo di riferimento è riportato nella tabella seguente ed è confrontato con il reddito definito “minimo vitale”.
Componenti nucleo familiare |
REDDITO MASSIMO Euro |
Una persona |
7343,33 |
Due persone |
12206,70 |
Tre persone |
16948,52 |
Quattro persone |
18723,01 |
Cinque persone |
21782,93 |
Sei persone |
24658,23 |
Sette persone e oltre |
27594,89 |
Nel calcolo del reddito non vanno considerati:
gli arretrati di retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidità civile.
Sono esclusi dalle agevolazioni:
i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i titolari di rendite finanziarie superiori a Euro 1.032,92 (pari a Lire 2.000.012) all’anno, i proprietari di altri beni immobili.
Documenti richiesti:
a) Modulo di richiesta del contributo (da ritirare in Comune) compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, da consegnare entro il 31 luglio 2007. Tale modulo è valido per l’autocertificazione anagrafica;
e da presentare in fotocopia:
b) Il libretto della pensione
c) Gli eventuali modelli 730 - Unico – Cud relativi all’ultima dichiarazione dei redditi
d) la documentazione relativa al mutuo della casa.
e) Copie dei versamenti Ici.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.
Ai sensi della Legge 431/98, è concessa una detrazione di Euro 52,00 per i proprietari che concedono in affitto convenzionato, ai sensi della predetta legge, le abitazioni con rendita catastale superiore a Euro 387,34 (pari a Lire 749.995).
Per usufruire della detrazione, i proprietari devono presentarsi all’Ufficio Tributi con la copia del contratto d’affitto registrato e con la dichiarazione I.C.I. relativa all’immobile in oggetto.