Omissis.. 

 

DELIBERA

 

 

di stabilire, per l’anno 2007, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I., istituita ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504:

a)

l'aliquota dell'imposta viene determinata nella misura ordinaria del  (sei) per mille;

b)

viene stabilita l’aliquota agevolata del 5 (cinque) per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;

c)

viene stabilita l’aliquota agevolata nella misura del 3 (tre) per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti all’utilizzo dei sottotetti, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori; (art. 6 comma 6 del regolamento)

e)

 

 

la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  quale prevista dall'art. 11 - comma 1 - del D.Lgs.30/12/1992, n.504, è fissata nell'importo di  € 103,29;

d)

la  detrazione è elevata a € 150,00 per i contribuenti che, essendo proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, hanno compiuto 60 anni di età ed hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo pari o  inferiore  a €uro 14.000,00 (euro quattordicimila)  (art 11 comma 3 lett. a, c, d) ;

e)

 

la detrazione è elevata ad € 258,00 nel caso di presenza nel nucleo familiare, convivente nella abitazione principale oggetto di detrazione, di uno o più soggetti disabili.  (art. 11 comma 3 lett. b, d)