LA GIUNTA COMUNALE   [z1] 

 

 

            Richiamate le vigenti norme che disciplinano l’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. , con particolare riferimento al Titolo I, Capo I, del D. Lgs.  30.12.1992, n° 504, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Fatto presente che con deliberazione del  Consiglio Comunale  n. 07 in data  08.3.2003 è stato  approvato il nuovo regolamento che disciplina l’applicazione in questo Comune dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visti gli artt. 6 e 11  che  demandano  alla Giunta la determinazione in ordine:

-          all’aliquota ordinaria dell’I.C.I.

-          all’aliquota agevolata inferiore al 4‰  in favore di proprietari che eseguono interventi volti all’utilizzo dei sottotetti;

-          alle maggiori detrazioni per l’abitazione principale

 

            CONSIDERATO che in relazione ai proventi accertati per la predetta imposta nello scorso anno  non si ritiene  necessario modificare l’aliquota ordinaria vigente;

 

            DATO ATTO che il Comune di Treviolo non si trova in situazioni di dissesto né risulta strutturalmente deficitario;

 

VISTO l’art. 54  del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 

            VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, come sostituito dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 488/2001, il quale stabilisce che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

DATO ATTO che in virtù  del  combinato disposto di cui all’art. 42  - comma 2 lett. f) - e dell’art. 48 - comma 2 – del TUEL 18.8.2000 n. 267  compete  alla Giunta Comunale deliberare  in ordine alle aliquote ed alle tariffe dei tributi comunali;

 

ACQUISITO  in merito alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole del Responsabile del Settore Risorse e Programmazione Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

 

Con voto unanime

 

D E L I B E R A

 

 

1)      DI APPROVARE  le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione in questo Comune dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005

 

a)

l'aliquota dell'imposta viene determinata nella misura ordinaria del 5‰ (cinque per mille);

b)

viene stabilita l’aliquota agevolata nella misura del 3‰ (tre per mille) in favore di proprietari che eseguono interventi volti all’utilizzo dei sottotetti, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori; (art. 6 comma 6 del regolamento)

 

 

c)

 

 

la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  quale prevista dall'art. 11 - comma 1 - del D.Lgs.30/12/1992, n.504, è fissata nell'importo di  €. 103,29;

d)

la  detrazione è elevata a €. 150,00 per i contribuenti che, essendo proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, hanno compiuto 60 anni di età ed hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo pari o  inferiore  a €uro 13.000,00 (euro eurotredicimila);  (art 11 comma 3 lett. a, c, d)

e)

 

la detrazione è elevata ad €. 258,00 nel caso di presenza nel nucleo familiare, convivente nella abitazione principale oggetto di detrazione, di uno o più soggetti disabili.  (art. 11 comma 3 lett. b, c, d)  

 

per beneficiare delle agevolazioni sopraelencate  è necessaria la presentazione all'Ufficio Comunale Tributi della documentazione che dà  titolo al beneficio.

 

2)

DI STIMARE in base alle valutazioni effettuate dall'Ufficio tributi, il gettito complessivo dell'imposta per l'anno 2004 da iscrivere nel bilancio di previsione in  €.  1.591.819,17;

 

3)

 

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza.

 

4)

 

 

 

5)

 

 

6)

 

 

7)

DI RENDERE PUBBLICHE, mediante idoneo manifesto, le premesse determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.

 

DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

 

 

 

 


 [z1]N. 220 del 09.12.04