COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

 

ALIQUOTE

 

1. ALIQUOTA ORDINARIA per altri  fabbricati diversi dall’abitazione principale non esente e per le aree fabbricabili

7 ‰

2. ALIQUOTA RIDOTTA (*) per le abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (residenza) e relative pertinenze

5,7 ‰

3. ALIQUOTA RIDOTTA, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (residenza) e relative pertinenze, non esenti (abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 – abitazioni possedute da cittadini iscritti A.I.R.E. a condizione che non risultino locate)

4,5 ‰

Nel caso contrassegnato con (*) è richiesta la compilazione di apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere l’applicazione delle agevolazioni e riduzioni previste.

TALE DICHIARAZIONE DEVE PERVENIRE ALL’UFFICIO TRIBUTI, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010. 

 

DETRAZIONE

 

€ 160,00

Sull’unità immobiliare considerata abitazione principale (residenza) non esente (abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, A/9 – abitazioni possedute da cittadini iscritti A.I.R.E. a condizione che non risultino locate)

L’eventuale detrazione residua può essere applicata anche sulle pertinenze qualora la stessa sia superiore all’imposta dovuta per l’abitazione principale

 

ESENZIONI ED ASSIMILAZIONI

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall’anno 2008 è esente dall’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (residenza) del soggetto passivo e le relative pertinenze.

 

In merito a quanto sopra si evidenzia quanto segue:

- sono da considerarsi pertinenze dell’abitazione principale, il garage o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata anche l’abitazione principale;

- sono da considerarsi assimilate all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale (residenza) ed i parenti formino un nucleo familiare a sé stante; (*)

- sono da considerarsi assimilate all’abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti localta o concessa in uso gratuito a familiari che non rientrino nei gradi di parentela previsti per l’assimilazione per uso gratuito; (*)

- gli immobili disponibili dei soggetti iscritti A.I.R.E. non sono da considerarsi assimilati all’abitazione principale, ma continuano a godere dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per le abitazioni principali non esenti.

 

NEI CASI CONTRASSEGNATI CON (*) E’ RICHIESTA LA COMPILAZIONE DI APPOSITA DICHIARAZIONE, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER OTTENERE L’ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, CHE DEVE PERVENIRE ALL’UFFICIO TRIBUTI, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme stabilite le modificazioni intervenute, entro la scadenza precedentemente indicata.

 

 

DENUNCE DI VARIAZIONE I.C.I.

 

Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del D.L. 04 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 04 agosto 2006, n. 248, con l'entrata in vigore del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali tra Agenzia del Territorio e comuni, è soppresso l'obbligo di dichiarazione ai fini I.C.I., qualora tali variazioni comportino modificazioni anche dei dati catastali.

Rimane tuttora in vigore l’obbligo della denuncia di variazione I.C.I. per quegli eventi che, incidendo sull’obbligazione tributaria, non sono stati oggetto di variazione catastale.

 

Si formulano qui di seguito alcuni esempi di permanenza di tale obbligo:

- acquisizione o perdita del diritto di abitazione principale (residenza);

- variazione del valore venale delle aree fabbricabili;

- variazione del valore contabile su immobili categoria D non accatastati;

- acquisizione o perdita del diritto alle esenzioni;

- acquisizione del diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 codice civile) non dichiarato in successione;

- ricongiungimento di usufrutto;

- altre variazioni non oggetto di variazioni catastali.

 

Il termine di presentazione delle denunce di variazione I.C.I. nei casi in cui non siano applicabili le procedure telematiche che disciplinano il modello unico informatico, è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di avvenuta variazione, su apposita modulistica ministeriale disponibile anche presso l’ufficio tributi..

 

 

VERSAMENTI

 

1° rata - acconto

Da versare entro mercoledì 16 giugno 2010: il versamento deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2009.

 

2° rata – saldo

Da versare entro giovedì 16 dicembre 2010: a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2010, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

In ogni caso resta la facoltà del contribuente di procedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno 2010.

 

Versamento da effettuarsi:

- su c/c postale n. 88607833 intestato a EQUITALIA ESATRI S.P.A. – TRESCORE BALNEARIO – BG – ICI;

- tramite modello F24;

- presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Bergamo s.p.a.

 

Il versamento non deve essere eseguito qualora l’imposta dovuta per l’intero anno risulti inferiore ad 5,16.