COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008

 

1. ALIQUOTA ORDINARIA

 

7 ‰

2. ALIQUOTA RIDOTTA (*) per le abitazioni affittate con contratto registrato  a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (residenza) e relative pertinenze

 

5,7 ‰

3. ALIQUOTA RIDOTTA, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (residenza) e relative pertinenze, in favore di:

 

4,5 ‰

 

a. persone fisiche soggetti passivi;

b. unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (residenza) dei soci assegnatari;

c. unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purchè venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale (residenza) e gli stessi abbiano uno stato famiglia a sé stante; (*)

d. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto c.); (*)

e. alloggi  regolarmente assegnati  dagli istituti autonomi per le case popolari.

 

 

DETRAZIONI

(da applicarsi anche sulle pertinenze qualora la detrazione stessa sia superiore all’imposta dovuta per l’abitazione principale)

€ 160,00

a. sull’unità immobiliare considerata abitazione principale (residenza), indipendentemente dal possesso del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su più di una unità immobiliare adibita ad abitazione;

b. sulle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale  fino al secondo grado (fratello, sorella), purché venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale (residenza) e gli stessi abbiano uno stato famiglia a sé stante; (*)

c.  sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito (al di fuori delle tipologie di cui al punto b.); (*)

d. sulle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (residenza) dei soci assegnatari;

e.  sugli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

N.B. Si informa che l’art. 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede un’ulteriore detrazione sull’abitazione principale (residenza) e relative pertinenze, da applicarsi oltre a quella comunale, nella misura pari all’1,33 per mille della base imponibile I.C.I. e fino ad un limite massimo di € 200,00.

L’ulteriore detrazione prevista dalla legge finanziaria 2008 non è applicabile alle abitazioni principali (residenza) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e sulle abitazioni assimilate all’abitazione principale con regolamento comunale (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed abitazioni possedute da anziani con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente).

Anche l’ulteriore detrazione prevista dalla legge finanziaria 2008 può essere portata in diminuzione dell’imposta dovuta sulle pertinenze se la stessa non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale (residenza).

 

 

DENUNCE DI VARIAZIONE I.C.I.

 

Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del D.L. 04 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 04 agosto 2006, n. 248, con l'entrata in vigore del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali tra Agenzia del Territorio e comuni, è soppresso l'obbligo di dichiarazione ai fini I.C.I., qualora tali variazioni comportino modificazioni anche dei dati catastali.

Rimane tuttora in vigore l’obbligo della denuncia di variazione I.C.I. per quegli eventi che, incidendo sull’obbligazione tributaria, non sono stati oggetto di variazione catastale.

 

Si formulano qui di seguito alcuni esempi di permanenza di tale obbligo:

- acquisizione o perdita del diritto di abitazione principale (residenza);

- variazione del valore venale delle aree fabbricabili;

- variazione del valore contabile su immobili categoria D non accatastati;

- acquisizione o perdita del diritto alle esenzioni;

- acquisizione del diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 codice civile) non dichiarato in successione;

- ricongiungimento di usufrutto;

- altre variazioni non oggetto di variazioni catastali.

 

 

VERSAMENTI

 

1° rata - acconto

Da versare entro lunedì 16 giugno 2008: il versamento deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2007 e della nuova detrazione per abitazione principale 2008.

 

2° rata – saldo

Da versare entro martedì 16 dicembre 2008: a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

In ogni caso resta la facoltà del contribuente di procedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno 2008.

 

Versamento da effettuarsi:

- su c/c postale n. 88607833 intestato a EQUITALIA ESATRI S.P.A. – TRESCORE BALNEARIO – BG – ICI;

- tramite modello F24;

- presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Bergamo s.p.a.

 

Il versamento non deve essere eseguito qualora l’imposta dovuta per l’intero anno risulti inferiore ad 5,16.

 

 

Nei casi contrassegnati con (*) è richiesta la compilazione di apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere l’applicazione delle agevolazioni e riduzioni previste.

Tale dichiarazione deve pervenire all’ufficio tributi entro il termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione, ovvero, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2008. 

La predetta dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme stabilite le modificazioni intervenute, entro la scadenza precedentemente indicata.