Estratto della deliberazione C.C. n. 2 del 23/03/2007

 

 

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007

 

 

1   -     aliquota ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                7,00 per mille

 

2   -     aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato,

            a soggetti che le utilizzino come abitazione principale e relative

            pertinenze . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           5,70 per mille

 

3   -     aliquota ridotta, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad

            abitazione principale e relative pertinenze, in favore di:

            A.   persone fisiche soggetti passivi;

            B.   unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a

            proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci

            assegnatari;

            C.   unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea

            retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello,

            sorella), purché venga utilizzata dagli stessi come abitazione

            principale;

            D.   unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di

            usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in

            istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,

            a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso

            a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto C.);

            E.   alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le

            case popolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         4,50 per mille

 

 

 

 

 

DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2007

 

 

1   -   € 160,00     A.   sull’unità immobiliare considerata abitazione principale (residenza),

                                   indipendentemente dal possesso del diritto di proprietà o di altro diritto

reale di godimento su più di una unità immobiliare adibita ad   abitazione;

                            B.   sulle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta

(padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella),

purché venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale (residenza)

e gli stessi abbiano uno stato famiglia a sé stante;

                            C.   sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da

                                   anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o

                                   sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non

risulti locata o concessa in uso gratuito (al di fuori delle tipologie di cui al punto B.)

D.       unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

       ad abitazione principale (residenza) dei soci assegnatari;

E.        alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

 

2   -   € 200,00           sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (residenza), alle

                                   seguenti condizioni:

                                   A. non essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento su altri

beni immobili;

B. che il soggetto passivo sia ultrasessantacinquenne nel corso dell’anno;

C. che il nucleo familiare del beneficiario abbia un valore I.S.E.E. non

superiore a € 9.000,00.

 

- di stabilire che per beneficiare della maggior detrazione di cui al punto 2, i contribuenti interessati dovranno presentare all’Ufficio Tributi del comune, entro il termine del 31 luglio 2007, a pena di decadenza, apposita domanda unitamente all’attestato I.S.E.E. contenente il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da richiedersi presso i centri autorizzati (Centri di Assistenza Fiscale, sedi territoriali dell’INPS, Comune); la presentazione della domanda è condizione necessaria per poter usufruire del beneficio in questione.