COMUNE DI

CENATE SOPRA

 

Provincia di Bergamo

 

 

 

 

ORIGINALE

 

 

Deliberazione n.     8  del  27-01-06  GIUNTA COMUNALE

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IM=

         MOBILI ANNO 2006.

           

           

 

 

Il giorno  ventisette del mese di gennaio dell’anno  duemilasei alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta i componenti giunta.

 

CATTANEO STEFANO

SINDACO

P

ASPERTI LUIGI

VICE SINDACO

P

BARONCHELLI GIACOMINA

ASSESSORE

P

CARMINATI LIVIO GIUSEPPE

ASSESSORE

P

DONATI FULVIO

ASSESSORE ESTERNO

A

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Garofalo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CATTANEO STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 

PUBBLICAZIONE

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del  presente atto è stata affissa all’albo pretorio in data ******* e che la stessa vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

 

Cenate Sopra lì          

 

        IL SINDACO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

 Cattaneo Geom.Stefano                                             Carmelo Dr.Garofalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto CARMELO DR. GAROFALO, Segretario Comunale Reggente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio ed in relazione alle proprie competenze, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione che segue.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carmelo Dr.Garofalo

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la legge 23.10.1992, n. 421, contenete la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Richiamato il D.Lgs 30.12.1992 n. 504 con il quale, nell’ambito del riordino della finanza degli enti territoriali, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili.

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo sopra richiamato, così come modificato dall’art. 3 comma 53 della legge 662/1996, deve essere deliberata annualmente entro il 31 dicembre, ovvero entro termine diverso se previsto da norma di legge, l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati.

 

Atteso che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;

 

Richiamata la propria delibera di Giunta n. 85 del 30.11.2004 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: esame ed approvazione delle tariffe per l’anno 2005.

 

Rilevato che l’art. 54 del decreto 15.12.1997, n. 446, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.3.1998, n. 56,  stabilisce che i comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

 

Preso atto delle necessità finanziarie del comune, aggravate ed appesantite dalle scelte di politica economica dettate dalle leggi finanziarie di questi ultimi anni.

 

Ritenuto necessario per garantire la generalità dei servizi forniti alla comunità di Cenate Sopra confermare l’aliquota ordinaria ICI del 7 (sette) per mille, così come per l’anno 2005.

 

Dato atto che con tale applicazione dell’aliquota ICI, si prevede nel bilancio di previsione 2006, un’entrata  di Euro 498.000,00 per gettito ICI di competenza, in grado di assicurare unitamente al complesso delle altre entrate correnti, il pareggio finanziario.

 

Considerato che l’art. 4 comma 1 del D.L. n. 437 dell’8.8.1996, convertito con modificazioni in legge 24.10.1996, n. 556, consente ai comuni di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

Considerato che l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992, sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, stabilisce che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita in misura unica da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 258,22;

 

Rilevato che con Regolamento comunale approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con deliberazione consiliare n. 8 del 25/03/1999, modificata con deliberazione consiliare n. 44 del 29/11/1999, all’art. 3 vengono considerate abitazioni principali quelle date in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, genitori e figli e viceversa;

 

Esaminate, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella legge 27.12.1997, n. 449;

 

Preso atto dell’art. 42, comma 2, lettera f) e dell’art.48 del TUOEL N. 267/2000, dalla lettura dei quali si evince la competenza residuale della Giunta Comunale nella determinazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, i sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame.

 

Richiamati lo statuto ed il regolamento di contabilità del comune.

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge.

 

DELIBERA

 

Di determinare per l’anno 2006 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):

 

ALIQUOTA ORDINARIA

7,00 per mille

ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE

6,30 per mille

ALIQUOTA PER AREE E TERRENI EDIFICABILI

7,00 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Euro 103,29

 

Di applicare l’aliquota ridotta pari al 6,30 per mille, ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 446 del 15/12/19997, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l’unità immobiliari date in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta: genitori ai figli e viceversa, senza ulteriori detrazioni.

Di applicare l’aliquota ridotta pari al 6,30 per mille, ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le pertinenze delle abitazioni principali.

Di dare atto che il gettito di competenza presunto dell’imposta, pari ad € 498.000,00, verrà accertato sul Tit. 1 – Cat. 01 – Risorsa 105 – Cap. 220 “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI” e Cap. 221 “IMPOSTA PER ANNI ARRETRATI” dell’approvando bilancio di previsione 2006.

Di pubblicare la presente deliberazione secondo le modalità stabilite con la circolare 3/DPF del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, reparto III.

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di Legge.

 

         IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

Cattaneo Geom.Stefano                                                       Carmelo Dr.Garofalo

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il          

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

          Carmelo Dr.Garofalo