OMISSIS

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

L’imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquota vigenti in questo Comune, che, per l’anno in corso, sono state fissate nella seguente misura:

5 per mille (con detrazione di € 103,30) per:

abitazione principale (art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 504/1992);

unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 6, Regolamento ICI comunale);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari (art. 8, c. 4, D.Lgs. n. 504/1992);

unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato (art. 1, c. 4-ter, D.L. n. 16/1993);

L’aliquota agevolata (5 per mille) si estende alle pertinenze di ciascuna abitazione (per “pertinenza” si deve intendere l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie C2, C6 e C7, destinata in modo durevole a servizio e/o a ornamento dell’abitazione e posta nelle immediate vicinanze della stessa, purchè vi sia coincidenza tra l’utilizzatore dell’abitazione e quello della pertinenza). La detrazione, ove prevista per l’abitazione, si estende alle pertinenze limitatamente alla eventuale parte che non trovi capienza sull’imposta dovuta per l’abitazione.

DETRAZIONE DELL’IMPOSTA

€ 103,30 per l’abitazione principale intesa come quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La Finanziaria 2007 ha definitivamente chiarito (comma 173) che l’abitazione principale alla quale si deve fare riferimento per poter applicare la detrazione coincide con la residenza anagrafica, salvo prova contraria che dovrà essere fornita dal contribuente.Se l’unità è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno di questi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso e proporzionalmente al periodo in cui tale destinazione si verifica.

7 per mille (aliquota ordinaria) per:

Terreni agricoli;

Aree fabbricabili;

Immobili adibiti ad attività produttive, commerciali, artigianali;

Le abitazioni non ricomprese nelle casistiche precedenti.

RIDUZIONI DELL’IMPOSTA

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.L’inagibilità o l’inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tale condizione deve essere oggetto di specifica autocertificazione, secondo il fac-simile disponibile presso l’Ufficio tributi.

OMISSIS