IL Consiglio Comunale
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 7 in data 14/03/2008 , con la quale veniva determinata nella misura del 6 per mille l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
ATTESO che l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici è effettuata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 54 del D. L.vo 15/12/1997 n. 446;
RILEVATO che in assenza di determinazione entro i termini di prefissati, si applica l’aliquota in vigore l’anno precedente, ai sensi del 2° comma dell’art. 6 del D. Lvo 504/92;
RILEVATO che l'aliquota massima non può superare il 7 per mille;
RICHIAMATO il D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito dalla L. 24/07/2008 n. 126, che ha previsto l’esclusione dell’I.C.I. dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
VERIFICATO il gettito del tributo dell'anno in corso con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte in base all'introito della prima rata;
DATO ATTO che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;
CONSTATATO che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire impongono di fissare l'aliquota per l'anno 2009 in misura del 6 per mille tenuto conto dell’incidenza della detrazione per la prima abitazione determinata in € 103,29 per i casi rimasti in vigore per le categorie A1 – A8 – A9 e della rivalutazione del 5% degli estimi catastali imponibili a partire dal 01/01/1997, ai sensi della L. 23/12/1996 n. 662;
RICHIAMATO il D.Lvo n. 93/2008 convertito dalla L. 126/2008 che sospende il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi;
RITENUTO di confermare per il corrente anno la scelta dell’applicazione dell’aliquota unica del 6 per mille, limitando a un caso l’applicazione di altre determinazioni relative alle facoltà previste dalla L. 662/96, in vista di una successiva organica regolamentazione della gestione dell’imposta;
SENTITA conseguentemente la proposta di prevedere un’agevolazione per il caso di comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado di unità immobiliare destinata ad abitazione principale degli stessi;
SENTITO il parere favorevole del Segretario ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000 in ordine alla regolarità ed alla legittimità dell’atto;
CON VOTO unanime dei presenti espressi a norma di legge,
DELIBERA