LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi diretti all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale immobiliare (ICI) al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie;

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente il “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993;

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 così come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28/12/2001 n. 448 i Comuni provvedono a determinare le aliquote d’imposta;

 

PRESO ATTO:

- che l’art. 6 del D. Lgs. n. 504/92, così come riformulato dall’art. 3, comma 53, della legge 662/96, dispone, tra l’altro, che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

- che l’articolo 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passive dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

CONSIDERATO:

-   che dalle stime elaborate dall’Ufficio Tributi Comunale che si rileva che il gettito prevedibile per l’anno 2005 ammonterà ad € 570.000,00 e, quindi, appare insufficiente per mantenere in equilibrio la gestione del Bilancio 2005;

- che l’Amministrazione Comunale non intende aumentare la pressione fiscale sui cittadini proprietari di un’abitazione principale in quanto l’aliquota appare già adeguata;

 

RITENUTO opportuno per l’anno 2005, ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, applicare le seguenti aliquote ICI:

·           per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,25 per mille;

·           per tutti gli altri immobili : aliquota 6,25 per mille;

·           per gli immobili inagibili da più di 5 anni: aliquota 7,00 per mille;

·           per gli immobili sfitti: aliquota 7,00 per mille;

·           per le aree edificabili : aliquota 6,75 per mille,

e con le seguenti detrazioni:

Ø         detrazione per l’abitazione principale € 103,29;

Ø         detrazione di € 130,00 per i casi di seguito specificati in considerazione alla particolare situazione sociale ed economica in cui si trovano:

·            nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne alla data del 1° gennaio 2005 proprietaria di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con un reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.Pe.F. non superiore a € 7.230,40;

·            nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 2005 proprietari di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con un reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.P.e.F. non superiore ad € 10.329,14;

·            nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap psicofisico certificato dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal servizio sanitario nazionale con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% ed in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ø         detrazione di € 258,23 in presenza di un nucleo familiare con N. 2 figli disabili;

 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

Con voto UNANIME legalmente espresso nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2005, l’applicazione delle seguenti aliquote ICI:

·           per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,25 per mille;

·           per tutti gli altri immobili: aliquota 6,25 per mille;

·           per gli immobili inagibili da più di 5 anni: aliquota 7,00 per mille;

·           per gli immobili sfitti: aliquota 7,00 per mille;

·           per le aree edificabili : aliquota 6,75 per mille;

e con le seguenti detrazioni:

Ø         detrazione per l’abitazione principale € 103,29;

Ø         detrazione di € 130,00 per i casi di seguito specificati in considerazione alla particolare situazione sociale ed economica in cui si trovano:

·       nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne alla data del 1° gennaio 2005 proprietaria di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con un reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.Pe.F. non superiore a € 7.230,40;

·       nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 2005 proprietario di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con un reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.P.e.F. non superiore ad € 10.329,14;

·       nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap psicofisico certificato dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal servizio sanitario nazionale con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% ed in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Ø         detrazione di € 258,23 in presenza di un nucleo familiare con N. 2 figli disabili;

 

2. DI PUBBLICARE la presente per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera s), punto 1) ed u) del Decreto legislativo 30.12.1999, n, 506, ed in attuazione delle direttive contenute nella Circolare n. 3/DPF del 16.04.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale;

 

3. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento a seguito di separata votazione, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.