Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 5 del 30-03-2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione n. 01 del 26/03/2008 di Consiglio Comunale con la quale venivano determinate le aliquote dell’imposta Comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, per l’anno 2008;
VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 27/03/2009 con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l’anno 2009 le aliquote ICI applicate nell’esercizio 2008;
ATTESO che le deliberazioni afferenti i tributi comunali, per effetto dell’art. 53, comma 16, della Legge 338 del 23/12/1998, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, devono essere adottate entro la data di deliberazione del Bilancio di Previsione;
DATO ATTO che il Ministero dell’Interno, con Decreto
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che il comma 156 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006 ha attribuito la titolarità della delibera di approvazione tariffe ICI al Consiglio Comunale, modificando espressamente l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992;
DATO altresì atto che
VERIFICATO il gettito del tributo dell’anno 2010 con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti dal Settore
RITENUTO di disciplinare per l’anno 2011 l’I.C.I., in conformità con il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale immobiliare, approvato con delibera di C.C. n. 12 del
VISTO il D.L. n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale 124/28.05.2008) convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le “abitazioni principali” e relative pertinenze (max 2) ad eccezione dei palazzi storici (A9), delle ville (A8) e delle case di lusso (A1);
DATO ATTO che la minore imposta accertata dai comuni sarà compensata da trasferimento statale (art.1, comma 7, Legge 24/12/2007, n. 244);
VISTA la lettera b) dell’art. 2, comma 127 e comma 128 della Legge Finanziaria 2010 (n. 191-12/12/2009) relativa al rimborso della perdita di gettito ICI per l’esenzione sull’abitazione principale;
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008 e l’art. 77-bis, comma 30, del D.Lgs. n. 112/08, convertito in Legge 133/08, con i quali viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato;
CONSIDERATO di mantenere le aliquote già in vigore anche per l’anno 2011, ad eccezione dell’aliquota per l’abitazione principale in quanto divenuta esente, e che comunque detta aliquota è pari all’ordinaria del 5 per mille, con detrazione pari ad Euro 129,11;
VISTI:
· il D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni;
· il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
· il Regolamento di contabilità, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2004;
VISTE altresì:
· la deliberazione di C.C. n. 17 del
· la deliberazione di C.C. n. 21 del
CON VOTI n. 10 favorevoli, n. / contrari e n. 4 astenuti (Isacchi, Previtali, Gilardi e Losito), espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. di confermare per l’esercizio 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale Immobiliare, come segue:
· aliquota ICI al 5 per mille sulle abitazioni principali, solo categorie catastali A1 – A8 e A9, con annesse pertinenze (max 2);
· aliquota ICI al 6 per mille su tutti gli altri immobili e sulle aree fabbricabili;
· aliquota ICI al 7 per mille sugli alloggi non locati, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.
Si precisa che per abitazioni non locate si intendono i locali ad uso abitativo per i quali non si possa dimostrare l’abitazione da parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un periodo superiore ai sei mesi.
Si ricorda che l’ICI del 5 per mille sulle “abitazioni principali” e relative pertinenze (max 2), con detrazione pari ad € 129,11, è divenuta esente (vedasi D.L. 93/08 – L. 126/08), salvo per le categorie A9 – A8 e A1.
2. di stimare, in base alle proiezioni dei dati desunti dai tabulati della Riscossione dell’anno 2009, il gettito complessivo lordo da iscrivere nell’apposita Risorsa del Bilancio di Previsione 2010.
3. di rimettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione così come previsto dalla circolare n. 03/DPF del 16/04/2003, pubblicata nella G.U. – serie generale n. 123 del 29/05/2003.
5. di trasmettere via e-mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall’ufficio federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
6. di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
7. di dichiarare, con separata votazione, con voti n. 10 favorevoli, n. / contrari e n. 4 astenuti (Isacchi, Previtali, Gilardi e Losito), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.