I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 14 del 27-03-2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
VISTO l’art. n. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione n. 01 del 26/03/2008 di Consiglio Comunale con la quale venivano determinate le aliquote dell’imposta Comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, per l’anno 2008;
ATTESO che le deliberazioni afferenti i tributi comunali, per effetto dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 338 del 23/12/1998,così come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 8/12/2001,
DATO ATTO che il Ministero dell’Interno, con Decreto 13/12/2008, pubblicato sulla G.U. n. 03 del 05/01/2009, ha provveduto a prorogare i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2009 da parte degli Enti Locali, al 31/03/2009;
VISTO il D.Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che il comma 156 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006 ha attribuito la titolarità della delibera di approvazione tariffe ICI al Consiglio Comunale, modificando
espressamente l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992;
DATO altresì atto che
VERIFICATO il gettito del tributo dell’anno 2008 con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti dal Settore Tributi;
RITENUTO di disciplinare per l’anno 2009 l’I.C.I., in conformità con il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale immobiliare, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 30/03/2007, così come modificato con delibera di C.C. n. 03 del 26/03/2008;
VISTO il Decreto Legge n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale 124/28.05.2008) convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le “abitazioni principali” e relative pertinenze (max 2) ad eccezione dei palazzi storici (A9), delle ville (A8) e delle case di lusso (A1);
DATO ATTO che la minore imposta accertata dai comuni e certificata al Ministero dell’Interno entro il 30 aprile su modello approvato con D.M., sarà compensata da trasferimento statale (art. 1, comma 7, Legge 24/12/2007, n. 244);
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 126/2008 e l’art. 77-bis, comma 30, del D.Lgs. 112/08, convertito in Legge n. 133/08, con i quali viene
stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato;
CONSIDERATO di mantenere le aliquote già in vigore anche per l’anno 2009. ad eccezione dell’aliquota per l’abitazione principale in quanto divenuta esente, e che comunque detta
aliquota è pari all’ordinaria del 5 per mille, con detrazione pari ad € 129,11;
· il D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni;
· il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
• il Regolamento di contabilità, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2004;
VISTE altresì:
la deliberazione di C.C. n. 09 del 02/04/2008 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2008;
• la deliberazione di C.C. n. 11 del 23/06/2008 con la quale è
stato approvato il Rendiconto di Gestione 2007;
CON VOTI n. 11 favorevoli, n. / contrari e n. 2 astenuti
(Isacchi e Previtali), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1-di confermare per l’esercizio 2009 le aliquote dell’Imposta Comunale Immobiliare, come segue:
• aliquota ICI al 5 per mille sulle abitazioni principali, solo categorie catastali A1 – A8 e A9, con annesse pertinenze (max 2);
• aliquota ICI al 6 per mille su tutti gli altri immobili e sulle aree fabbricabili;
• aliquota ICI al 7 per mille sugli alloggi non locati, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.
Si precisa che per abitazioni non locate si intendono i locali ad uso abitativo per i quali non si possa dimostrare l’abitazione da parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un periodo superiore ai sei mesi.
Si ricorda che l’ICI del 5 per mille sulle “abitazioni principali” e relative pertinenze (max 2), con detrazione pari Euro 129,11, è divenuta esente (vedasi D.L. 93/08 – L. 126/08), salvo per le categorie A9 – A8 e A1.
2-di stimare, in base alle proiezioni dei dati desunti dai tabulati della Riscossione dell’anno 2008, il gettito complessivo lordo da iscrivere nell’apposita Risorsa del Bilancio di Previsione 2009.
3-di rimettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Tributi per gli adempimenti di competenza sull’esercizio 2009.
4-di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione così come previsto dalla circolare n. 03/DPF del 16/04/2003, pubblicata nella G.U. – serie generale n. 123 del 29/05/2003.
5-di trasmettere via e-mail sul sito
6-di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune.