Il Sindaco
PREMESSO:
che l'imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
che l'art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1998;
che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, attribuisce all'ente locale la facoltà di deliberare un' aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
che l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
VISTO che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998 n. 56, ha stabilito che il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
VISTO, l'art. 27, comma 8, della legge nr. 448/2001, il quale stabilisce, fra l'altro, che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO, altresì, il comma 169 della finanziaria 2007 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO il D.M. 30.11.2006 con il quale sono stati prorogati al 31 marzo 2007 i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione;
RILEVATO che il comma 156 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), modificando l'art. 6, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 sostituendo la parola "comune" con "consiglio comunale", ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote ICI al Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che, le stime effettuate per l’anno 2006 circa il gettito presunto dell’imposta suddetta sono di Euro 1.333.000; che tale gettito è destinato ad aumentare a seguito di nuove costruzioni ed all'attività di accertamento e che l’Amministrazione Comunale, per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, intende lasciare inalterato il gettito anche per l’anno corrente, si ritiene di dover disporre per l’anno 2007 di confermare quanto deliberato dalla G.C. con atto n. 22 del 27/02/2006, e precisamente:
• aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
o 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori;
o 6,5 per mille per tutti gli immobili che non siano abitazione principale;
o 4 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in uso gratuito a familiari;
Euro 130,00 Euro per la detrazione per l’abitazione principale;
• Euro 170,00 per la detrazione che compete alle abitazioni principali e alle pertinenze delle seguenti categorie:
o pensionati
o disoccupati
o lavoratori dipendenti.
stabilendo in merito i sottoelencati criteri:
a. unica proprietà la casa in cui si abita (viene escluso chi è proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonché chi è proprietario di terreni e di altri beni immobili);
b. non è applicabile l'ulteriore detrazione alle unità classificate in catasto con rendita superiore a 516,46 Euro;
c. limiti di reddito (reddito familiare complessivo lordo, esclusi i redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze);
a. 1 componente Euro 9.300,00
b. 2 componenti Euro 13.000,00
c. 3 componenti Euro 17.100,00
d. 4 componenti Euro 20.700,00
e. 5 componenti Euro 23.300,00
f. 6 componenti Euro 27.400,00
g. 7 componenti ed oltre Euro 30.000,00
d. sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui sopra.
e. la mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione.
f. La Giunta Comunale vaglierà ed eventualmente accoglierà richieste di ulteriore detrazione I.C.I. avanzate da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficoltà economiche.
g. Le istanze potranno essere presentate entro un mese prima del termine ultimo fissato per il pagamento della 1° rata.
h. L'Amministrazione accoglierà le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione.
PROPONE
1. Di CONFERMARE per l'anno 2007 quanto deliberato dalla G.C. con atto n. 22 del
27/02/2006, e precisamente:
• le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
a. 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori;
b. 6,5 per mille per tutti gli immobili che non siano abitazione principale;
c. 4 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in uso gratuito a familiari;
Euro 130,00 per la detrazione per l’abitazione principale;
• Euro 170,00 per la detrazione che compete alle abitazioni principali e alle pertinenze delle seguenti categorie:
o pensionati
o disoccupati
o lavoratori dipendenti.
stabilendo in merito i sottoelencati criteri:
a. unica proprietà la casa in cui si abita (viene escluso chi è proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonché chi è proprietario di terreni e di altri beni immobili);
b. non è applicabile l'ulteriore detrazione alle unità classificate in catasto con rendita superiore a 516,46 Euro;
c. limiti di reddito (reddito familiare complessivo lordo, esclusi i redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze);
a. 1 componente Euro 9.300,00
b. 2 componenti Euro 13.000,00
c. 3 componenti Euro 17.100,00
d. 4 componenti Euro 20.700,00
e. 5 componenti Euro 23.300,00
f. 6 componenti Euro 27.400,00
g. 7 componenti ed oltre Euro 30.000,00
d. sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui sopra.
e. la mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione.
f. La Giunta Comunale vaglierà ed eventualmente accoglierà richieste di ulteriore detrazione I.C.I. avanzate da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficoltà economiche.
g. Le istanze potranno essere presentate entro un mese prima del termine ultimo fissato per il pagamento della 1° rata.
h. L'Amministrazione accoglierà le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione.
1 Di stimare il gettito complessivo dell’imposta in € 1.339.000,00;
2 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente;
SENTITA l'introduzione del Sindaco così come sinteticamente riportato nell' allegato ;
PRESO ATTO che durante la discussione del punto 2 all'ordine del giorno, entra il Consigliere Comunale Suardi Loredana e che, pertanto, il numero dei votanti sale a 14 ;
SENTITO l'intervento del Consigliere Comunale Guerini Pierangelo del Gruppo l' Altra Voce il quale invita, anche per il futuro, l'Amministrazione comunale ad operare uno sforzo finalizzato alla riduzione dell'aliquota relativa all'abitazione principale;
SENTITA la replica del Sindaco, che pur condividendo nel merito la proposta del Consigliere Guerini, rileva come purtroppo si debba fare i conti con le esigenze di bilancio. Il Sindaco, peraltro, nel rammentare che l'Amministrazione attualmente in carica in questo triennio non ha aumentato le tasse, ricorda che l'attività di controllo è stata avviata nel 2006, proprio nella speranza che il recupero sull'evasione possa consentire una riduzione dell'aliquota.
SENTITO l'intervento dell'Assessore Fazzolari il quale informa il Consiglio Comunale in ordine ai risultati di una sua ricerca effettuata nei Comuni della Bergamasca, dalla quale risulta che le aliquote applicate sono addirittura più alte.
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
Con voti favorevoli 11, astenuti 3 (Chiesa - Guerini - Nava) resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato.
Con voti favorevoli 11, astenuti 3 (Chiesa - Guerini - Nava) resi nei modi e forme di legge
D E L I B E R A
Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco F.to PERINI Mirco |
Il Segretario Generale F.to DI PIAZZA dott.ssa Annalisa |