LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco
PREMESSO:
che l'imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
che l'art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1998;
che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, attribuisce all'ente locale la facoltà di deliberare un' aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
che l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
VISTO che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998 n. 56, ha stabilito che il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
VISTO, l'art. 27, comma 8, della legge nr. 448/2001, il quale stabilisce, fra l'altro, che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 23 dicembre 2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, con la quale sono stati prorogati al 31 marzo 2006 i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. nr. 20 del 31.01.2005 con la quale venivano determinate le aliquote per l'anno 2005 e relative detrazioni;
CONSIDERATO che, le stime effettuate per l’anno 2005 circa il gettito presunto dell’imposta suddetta sono di Euro 1.260.000,00, che tale gettito è destinato ad aumentare a seguito di nuove costruzioni e all'attività di accertamento e che l’Amministrazione Comunale, per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, intende lasciare inalterato il gettito anche per l’anno corrente, si ritiene di dover disporre per l’anno 2006 quanto segue:
di confermare per l'anno 2006 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate per l’anno 2005 e precisamente:
6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori;
6,5 per mille per tutti gli immobili che non siano abitazione principale;
4 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in uso gratuito a familiari;
di determinate in 130,00 Euro la detrazione per l’abitazione principale;
di aumentare a Euro 170,00 la detrazione che compete alle abitazioni principali e alle pertinenze delle seguenti categorie:
pensionati
disoccupati
lavoratori dipendenti.
stabilendo in merito i sottoelencati criteri:
unica proprietà la casa in cui si abita (viene escluso chi è proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonché chi è proprietario di terreni e di altri beni immobili);
non è applicabile l'ulteriore detrazione alle unità classificate in catasto con rendita superiore a 516,46 Euro;
limiti di reddito (reddito familiare lordo);
1 componente Euro 9.300,00
2 componenti Euro 13.000,00
3 componenti Euro 17.100,00
4 componenti Euro 20.700,00
5 componenti Euro 23.300,00
6 componenti Euro 27.400,00
7 componenti ed oltre Euro 30.000,00
sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui sopra.
la mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione.
La Giunta Comunale vaglierà ed eventualmente accoglierà richieste di ulteriore detrazione I.C.I. avanzate da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficoltà economiche.
Le istanze potranno essere presentate sino a 20 giorni prima del termine ultimo fissato per il pagamento della 1° rata.
L'Amministrazione accoglierà le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione.
PROPONE
Di stabilire per l'anno 2006 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate da questo comune nelle seguenti misure:
6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori;
6,5 per mille per tutti gli immobili che non siano abitazione principale;
4 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in uso gratuito a familiari;
Di determinate in 130,00 Euro la detrazione per l’abitazione principale;
Di aumentare a Euro 170,00 la detrazione che compete alle abitazioni principali e alle pertinenze delle seguenti categorie:
pensionati
disoccupati
lavoratori dipendenti.
stabilendo in merito i sottoelencati criteri:
unica proprietà la casa in cui si abita (viene escluso chi è proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonché chi è proprietario di terreni e di altri beni immobili);
non è applicabile l'ulteriore detrazione alle unità classificate in catasto con rendita superiore a 516,46 Euro;
limiti di reddito (reddito familiare lordo);
1 componente Euro 9.300,00
2 componenti Euro 13.000,00
3 componenti Euro 17.100,00
4 componenti Euro 20.700,00
5 componenti Euro 23.300,00
6 componenti Euro 27.400,00
7 componenti ed oltre Euro 30.000,00
sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui sopra.
la mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione.
La Giunta Comunale vaglierà ed eventualmente accoglierà richieste di ulteriore detrazione I.C.I. avanzate da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficoltà economiche.
Le istanze potranno essere presentate sino a 20 giorni prima del termine ultimo fissato per il pagamento della 1° rata.
L'Amministrazione accoglierà le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione.
4. Di stimare il gettito complessivo dell’imposta in € 1.260.000,00;
5. Di disporre che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sia pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
Con voto favorevole unanime reso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato;