IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

  • che con l’art. 1, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504 ( contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;
  • che al successivo art. 6, comma 1, il Dlgs n. 504 del 1992 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;
  • che il comma 156, dell’art. 1, della  Legge 27 dicembre 2006 ( legge finanziaria 2007), ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio comunale;

 

PRESO ATTO che l’art. 6, comma 2, del Dlgs  n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del sette per mille;

 

VISTE le nuove disposizione in materia di ICI dettate dalla Legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008)

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2008, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. del 21/05/2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed eventuali pertinenze, del soggetto passivo, con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92;

 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 6 del 26/03/2008 con la quale sono state confermate per l’annualità 2008, le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2007;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 06/02/2009 ad oggetto: “Determinazione tariffe tributi anno 2009 - Conferma”;

 

CONSIDERATO quindi che è intento di questa Amministrazione  di confermare anche per l’anno 2009, le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 06/2008 nelle seguenti misure:

a)    aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille;

b)    aliquota del 7 (sette) per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui all’art. 4 – Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 54 del 29.10.1998 e successive variazioni;

        a1)  la riduzione del 50% dell’imposta per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati di cui all’art 5 bis del regolamento comunale vigente, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

a2) A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed eventuali pertinenze, del soggetto passivo.

      Sono escluse da tale esenzione le unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92. Tale detrazione per abitazione principale è pari a € 103,29;

        a3) l’esenzione per abitazione principale di cui sopra è da applicare, ai sensi dell’art. 2 – Regolamento Comunale – all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;

        a4) l’elevazione della detrazione per abitazione principale a  € 154,94 (e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta) per i contribuenti in possesso di abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A1, A8, A9 con reddito catastale non eccedente € 77.468,53 e non proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle seguenti situazioni di particolare disagio economico – sociale:

a)        3 figli, tutti minori;

b)        handicap riconosciuto di uno dei componenti il nucleo familiare;

c)        famiglia di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione minima

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione n. 54 in data 29/10/1998 e successive modifiche ed integrazione;

 

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, inserito nell’atto;

 

CON VOTI   favorevoli unanimi  espressi per alzata di mano

 

DELIBERA

 

1.            Di confermare per l’anno 2009 le aliquote e la detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale nr. 06 del 26/03/2008, come specificatamente riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.            Di prendere atto che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed eventuali pertinenze, del soggetto passivo. Sono escluse da tale esenzione le unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92.