IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 2, del Dlgs n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del sette per mille;
VISTE le nuove disposizione in materia di ICI dettate dalla Legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008)
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2007 con la quale sono state confermate per l’annualità 2007, le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2006;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 01/03/2008 ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili anno 2008 – Direttive”;
CONSIDERATO quindi che è intento di questa Amministrazione di confermare anche per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 13/2007 nelle seguenti misure:
a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille;
b) aliquota del 7 (sette) per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui all’art. 4 – Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 54 del 29.10.1998 e successive variazioni;
a1) la riduzione del 50% dell’imposta per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati di cui all’art 5 bis del regolamento comunale vigente, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
a2) la detrazione per abitazione principale in € 103,29;
a3) la detrazione per abitazione principale di cui sopra da applicare, ai sensi dell’art. 2 – Regolamento Comunale – all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;
a4) l’elevazione della detrazione per abitazione principale a € 154,94 (e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta) per i contribuenti in possesso di abitazione principale con reddito catastale non eccedente € 77.468,53 e non proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle seguenti situazioni di particolare disagio economico – sociale:
a) 3 figli, tutti minori;
b) handicap riconosciuto di uno dei componenti il nucleo familiare;
c) famiglia di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione minima
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione n.
VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, inserito nell’atto;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA