LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la legge 23.10.1992, n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.1996, n. 556;

 

VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

 

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449;

 

DATO ATTO che l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, successive modiche ed integrazioni ha stabilito che il termine per l’approvazione delle norme regolamentari relative ai tributi locali è lo stesso dell’approvazione del bilancio di previsione;

 

DATO ATTO che D.L. del 30/12/2004 n. 314 ha differito al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti locali; 

 

DATO inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

§         l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

§         l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

§         la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in € 103,291.=;

§         l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di  € 103,291.= può essere elevato fino a € 258,228.= nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

§         limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,228.=; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

§         i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§         i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

§         i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall’art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998, n. 431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30.12.1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.2.1989, n. 61 (comuni ad alta tensione abitativa), prevedere un’aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione n. 54 in data 29/10/1998 e successive modifiche ed integrazione;

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 06 del 13/03/2004, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l’anno 2004;

 

RITENUTO opportuno confermare le attuali misure dell’imposta e detrazioni o riduzioni disposte con delibera di giunta di cui sopra;

 

DATO ATTO che secondo le disposizioni del nuovo testo unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) spetta alla giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

 

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, inserito nell’atto;

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme previste per legge;

 

DELIBERA

 

1.      di confermare per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2004, nelle seguenti misure:

a)    aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille;

b)    aliquota del 7 (sette) per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui all’art. 4 – Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 54 del 29.10.1998 e successive variazioni;

 

2.      di confermare la riduzione del 50% dell’imposta per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

3.      di confermare in € 103,29.= la detrazione per abitazione principale;

 

4.            di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 2 – Regolamento Comunale – all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;

 

5.    di confermare l’elevazione della detrazione per abitazione principale a  € 154,94 (e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta) per i contribuenti in possesso di abitazione principale con reddito catastale non eccedente € 77.468,53 e non proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle seguenti situazioni di particolare disagio economico – sociale:

a)        3 figli, tutti minori;

b)        handicap riconosciuto di uno dei componenti il nucleo familiare;

c)        famiglia di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione minima

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;

 

6.      si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

6.      di riservarsi l’adozione di provvedimenti su proposta della Giunta Comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

7.      di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

 

8.      di dichiarare con votazione unanime e separata il presente atto immediatamente eseguibile.