RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazione,che al titolo 1, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I).
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, con atto del consiglio comunale del n.33 del 27.10.1998;
RICHIAMATA la propria deliberazione nr.86 adottata in data 17.04.2002, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Determinazione dei valori medi delle aree edificabili da assumere a riferimento per gli accertamenti sulle denunce I.C.I. relative alle aree edificabili a decorrere dal 1999 fino al 2002 compreso”;
VISTA la deliberazione nr.16 adottata dal Consiglio comunale in data 31.03.2003, esecutiva, avente ad oggetto: “Modifica al vigente Regolamento per l’applicazione all’imposta comunale sugli immobili”, con la quale si provvedeva ad apportare delle modifiche al Regolamento I.C.I.;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione nr.26 adottata in data 08.05.2003, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “I.C.I. – Valori Minimi aree edificabili”;
CONSIDERATO che, con propria deliberazione nr.128 del 15.12.2005, esecutiva, venivano fissate le seguenti aliquote ICI per l’anno 2006:
a) abitazione principale:
- aliquota del cinque (=5) per mille: si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale compresi quelli qualificabili come pertinenze ai sensi dell’art.817 del C.C.;
b) altre abitazioni:
- aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;
c) altri immobili:
- aliquota del sei per mille: si applica a tutti gli altri immobili;
CONSIDERATO che l’art.6,comma primo,del citato Decreto 504/1992,come sostituito dall’art.54 della legge 23 dicembre 1996, nr.662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro il termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi entro l’anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29 novembre 1999, n.160/e;
ATTESO che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;
VISTO che l’art.54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall’art.6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998,n.56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione,in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;
VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi,alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;
RITENUTO di poter accogliere le seguenti proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2007:
- a) applicazione aliquota del 5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale;
- b) applicazione aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
- c) Detrazione di Euro 150,00 per abitazioni principali di proprietà di nuclei familiari che al loro interno abbiano soggetti portatori di handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 in condizioni di invalidità totale e permanente con inabilità lavorativa certificata dal Servizio sanitario dell’A.S.L. purchè non siano proprietari di altri immobili oltre alla casa di abitazione.
- d) Detrazione per immobili adibiti ad abitazione principale estesa alle pertinenze Euro 104,00 (lettera a);
RILEVATO che il termine fissato per le deliberazioni in materia d’aliquota d’imposta per i tributi locali e stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in particolare l’art.42, comma 2,lettera f;
VISTO il D.Lgs. nr.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.;
VISTO il parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi del 1° Comma dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr.267, in calce sottoscritto;
VISTO, circa la competenza dell’Organo deliberante, il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, nr.267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1) Di stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.:
a)abitazione principale:
- aliquota del cinque (=5) per mille: si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale compresi quelli qualificabili come pertinenze ai sensi dell’art.817 del C.C.;
b) altre abitazioni:
- aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;
c) altri immobili:
- aliquota del sei per mille: si applica a tutti gli altri immobili;
2) Di determinare per l’anno 2007 in Euro 104,00 la detrazione per l’abitazione principale, estendendola alle unità immobiliari ad essa equiparate, così come meglio specificato nel regolamento ici sopra richiamato;
3) Di fissare per l’anno 2007 in Euro 150,00 la detrazione per l’abitazione principale per quei nuclei familiari che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge nr.104/92 in condizioni di invalidità totale e permanente con inabilità lavorativa certificata dal Servizio sanitario dell’A.S.L. purchè non siano proprietari di altri immobili oltre alla casa di abitazione. Tale agevolazione viene riconosciuta su domanda dei soggetti interessati con auto certificazione dei requisiti da presentarsi entro e non oltre il 31 Luglio 2006;
4) Di confermare per l’anno 2007 i valori medi minimi delle aree fabbricabili, determinati con propria deliberazione nr.86/2002, modificati con propria deliberazione nr.26/2003;
5) Di stimare il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2007 in Euro 621.000,00 da iscrivere in apposita risorsa del bilancio di previsione;
6) Di dare atto che alla medesima risorsa trova iscrizione, altresì, la maggiore imposta derivante dall’attività di liquidazione e accertamento ici in esecuzione;
7) Di dare atto che per quanto riguarda le modalità di versamento dell’imposta come previsto dall’art.30, comma 3, del regolamento citato in premessa, la stessa dovrà essere versata in c/c postale n.187245 intestato a Bergamo Esattorie spa di Bergamo;
8) Di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;
9) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del settore per gli adempimenti conseguenti;
10) Di dare atto che, ai sensi delle legge costituzionale nr.3/2001, entrata in vigore il 09.11.2001, con la quale vengono abrogati gli artt.125 e 130 della costituzione, sono cessati i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni e degli Enti Locali;
11) Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del IV Comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr.267.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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La sottoscritta Dr.ssa Luisa Teresa FACCHI, Segretario comunale, Responsabile del Settore 4, ai sensi dell’art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto, in quanto conforme alle disposizioni normative.
(Dr.ssa Luisa Teresa FACCHI)
La sottoscritta Dr.ssa Luisa Teresa FACCHI, Segretario comunale, Responsabile del Settore 4, visto l’art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-contabile del presente atto.
(Dr.ssa Luisa Teresa FACCHI)