LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazione,che al titolo 1, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I).
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, con atto del consiglio comunale del n.33 del 27.10.1998;
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 95 del 18.12.2003, esecutiva, venivano fissate le seguenti aliquote ICI per l’anno 2004:
- aliquota del cinque (=5) per mille: si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale compresi quelli qualificabili come pertinenze ai sensi dell’art.817 del C.C.;
- aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;
- aliquota del sei per mille: si applica a tutti gli altri immobili;
RICHIAMATA la propria deliberazione nr.86 adottata in data 17.04.2002, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Determinazione dei valori medi delle aree edificabili da assumere a riferimento per gli accertamenti sulle denunce I.C.I. relative alle aree edificabili a decorrere dal 1999 fino al 2002 compreso";
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione nr.26 adottata in data 08.05.2003, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "I.C.I. – Valori Minimi aree edificabili";
VISTA la deliberazione nr.16 adottata dal Consiglio comunale in data 31.03.2003, esecutiva, avente ad oggetto: "Modifica al vigente Regolamento per l’applicazione all’imposta comunale sugli immobili", con la quale si provvedeva ad apportare delle modifiche al Regolamento I.C.I.;
CONSIDERATO che l’art.6,comma primo,del citato Decreto 504/1992,come sostituito dall’art.54 della legge 23 dicembre 1996, n.662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro il termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi entro l’anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29 novembre 1999, n.160/e;
ATTESO che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;
VISTO che l’art.54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall’art.6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998,n.56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione,in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;
VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi,alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;
RITENUTO di poter accogliere le seguenti proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2005:
RILEVATO che il termine fissato per le deliberazioni in materia d’aliquota d’imposta per i tributi locali e stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in particolare l’art.42, comma 2,lettera f;
VISTO il D.Lgs. nr.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.;
VISTO
il parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi del 1° Comma dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr.267, in calce sottoscritto;VISTO, circa la competenza dell’Organo deliberante, il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, nr.267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1) Di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.:
a)abitazione principale:
- aliquota del cinque (=5) per mille: si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale compresi quelli qualificabili come pertinenze ai sensi dell’art.817 del C.C.;
b) altre abitazioni:
- aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;
c) altri immobili:
- aliquota del sei per mille: si applica a tutti gli altri immobili;
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Parere di regolarità tecnico-procedurale
La sottoscritta Dr.ssa Luisa Teresa FACCHI, Segretario comunale, Responsabile del IV Settore, ai sensi dell’art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto, in quanto conforme alle disposizioni normative.
Il Responsabile del IV Settore – D.G. -
(Dr.ssa Luisa Teresa FACCHI)
Parere di regolarità tecnico-contabile
La sottoscritta Dr.ssa Luisa Teresa FACCHI, Segretario comunale, Responsabile del IV Settore, visto l’art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr.267, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-contabile del presente atto.
Il Responsabile del IV Settore - D.G.
(Dr.ssa Luisa Teresa FACCHI)